Natale, Pasqua e ferie estive sono i periodi in cui maggiormente si fa ricorso ai contratti a chiamata. Contratti che, nell’ultimo anno, hanno subito alcune modifiche sostanziali. La tipologia è estremamente flessibile e si presta ad essere utilizzata soprattutto in quei periodi dell’anno in cui si ha particolarmente bisogno di personale in più ma senza essere costretti ad assumere a tempo pieno. Il tutto con un notevole risparmio nelle buste paga. Se non si applica nel modo giusto, però, si rischiano diverse sanzioni come la automatica conversione a contratto a tempo pieno e indeterminato.
Prima di tutto è importante capire a chi possono essere somministrati questi i contratti a chiamata: la normativa stabilisce che possono beneficiarne i giovani sotto i 24 anni (la prestazione deve esaurirsi entro il 25esimo anno di età) e gli over 55 anni.
Il contratto, inoltre, può essere applicato solo per determinate tipologie lavorative individuabili nel decreto del Ministero del Lavoro del 23 ottobre 2004 e non può essere assolutamente utilizzato per periodi predeteriminati dell’anno (come appunto Natale, Pasqua o ferie estive) a meno che non siano indicati all’interno dei contratti collettivi nazionali.
Ovviamente, vincolare un lavoratore al contratto a chiamata vuol dire tenerlo in standby finché non si avrà bisogno della sua prestazione all’interno dell’azienda. Questo vincolo dà diritto all’indennità di disponibilità che, se inserita all’interno del contratto stesso (questo, infatti, può anche non prevederla), impone al datore di di lavoro di versare al lavoratore un 20% in più della retribuzione in busta paga.
La durata del rapporto di lavoro non potrà superare le 400 giornate di lavoro effettivo in un arco temporale massimi di tre anni. Limite che però non sussiste nei comparti del turismo, pubblici esercizi e spettacolo.
In nessun caso sarà possibile ricorrere al contratto intermittente per sostituire un lavoratore in sciopero, licenziato o sospeso a causa di riduzione del personale.
Prima di attivare il contratto, infine, bisognerà effettuare una comunicazione preventiva delle chiamate inviando un modulo informatico Uni-Intermittente tramite mail all’indirizzo intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it; con un sms al sito www.cliclavoro.gov.it; con un fax alla Dtl competente.
C.M.