La preferenza è irrevocabile per tre periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata
Imprese individuali e società di persone che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 5-bis del Dlgs 446/1997 e che operano in regime di contabilità ordinaria hanno tempo fino a lunedì 1° marzo per esercitare l’opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le stesse regole dei soggetti Ires.
La “preferenza” va trasmessa via web, utilizzando l’apposito modello – approvato con provvedimento del 31 marzo 2008 – disponibile sul sito dell’Agenzia.
Si tratta di una possibilità concessa dalla Finanziaria 2008 che, nel riformulare l’impianto normativo dell’articolo 5 dello stesso decreto legislativo, ha da un lato confermato per imprese industriali ed enti commerciali l’utilizzo del metodo “analitico” per calcolare la base imponibile (a tale scopo si considerano i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione senza variazioni fiscali), dall’altro, ha introdotto (comma 1, articolo 5-bis), per le persone fisiche esercenti attività commerciali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, un metodo di determinazione influenzato da interferenze fiscali conseguenti all’applicazione, ai fini Irap, delle disposizioni previste per la determinazione del reddito d’impresa ai fini Irpef.
Per sfruttare una base imponibile eventualmente più leggera, al comma 2 dell’articolo 5-bis, viene accordata, a imprenditori e società di persone, l’opportunità di “sottrarsi” alle regole per loro naturalmente previste e di optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le disposizioni dettate per le società di capitali e gli enti commerciali. La condizione è che siano in contabilità ordinaria.
La comunicazione deve essere presentata entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita l’opzione. Per le società di persone neo-costituite e per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno, con la circolare 60/2008, l’Agenzia ha specificato che la scelta deve essere effettuata entro 60 giorni, rispettivamente, dall’inizio del primo periodo d’imposta e dalla data di inizio dell’attività.
L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per altri tre anni. Stesse modalità e termini sono previsti per la revoca.
Nel modello, vanno riportati i dati del contribuente (imprenditore individuale, società di persone, soggetti non residenti), quelli del rappresentante firmatario della comunicazione e, in caso di trasmissione mediante intermediario, l’impegno di quest’ultimo a presentare in via telematica il modulo. Per la compilazione, sul sito internet dell’Agenzia è disponibile il software “Comirap”.
A prescindere dal metodo di determinazione della base imponibile scelto, va comunque precisato che non sono deducibili: i compensi erogati per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i costi sostenuti per collaborazioni coordinate e continuative, i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, gli utili spettanti agli associati in partecipazione, la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto, l’Ici, le perdite su crediti.
Paola Pullella Lucano
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/irap-da-grandi-basta-pensare-e-arrivato-il-momento-della-scelta