Lotta all’evasione fiscale: le azioni esecutive scattano quando il credito è a rischio.
Sequestro e ipoteca potranno essere applicati anche ai crediti per imposte e interessi e non solo a quelli riferiti alle sanzioni.
E’ quanto ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la circolare 4/2010, in merito all’attività di controllo, che ha fornito indicazioni operative sulle misure cautelari, illustrando, altresì, i recenti interventi del legislatore per la tutela dei crediti erariali.
La circolare in commento concerne appunto “Misure cautelari ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Modifiche normative recate dall’art. 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dall’art. 15, commi da 8-bis a 8-quater, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”.
Le novità del Decreto 185/2008 sarebbero applicabili anche a situazioni precedenti lo stesso decreto.
Nella circolare, quindi, vengono illustrate le novità introdotte dall’articolo 27, commi 5, 6 e 7, del citato decreto n. 185/2008 e dall’articolo 15, commi da 8-bis a 8-quater del decreto n. 78/2009; le modifiche integrano la disciplina fondamentale in materia di misure cautelari, contenuta nell’articolo 22 del decreto legislativo 472/1997.
Le misure cautelari previste da tale articolo sono l’iscrizione di ipoteca e l’esecuzione, mediante ufficiale giudiziario, del sequestro conservativo.
L’iscrizione di ipoteca ha come scopo quello di costituire una prelazione, attribuendo all’Agenzia il diritto (esercitabile anche nei confronti del terzo acquirente) di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione; per garantire la pretesa tributaria.
Può avere ad oggetto i beni immobili, i diritti, le rendite, e tutti gli altri beni (navi, aerei, auto) indicati dall’articolo 2810 del Codice civile.
Il sequestro conservativo ha come scopo quello di evitare che i beni del trasgressore vengano dispersi, facendo venire meno la garanzia che gli stessi costituiscono per il creditore, ed adempie alla funzione preventiva di rendere inopponibili al creditore gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore; non producono effetto, in pregiudizio al creditore sequestrante, le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto il bene posto sotto sequestro.
La circolare in oggetto chiarisce, quindi, quali sono le modalità alle quali gli uffici dovranno attenersi, per ottenere un misurato utilizzo delle misure cautelari, in presenza di pericolosità fiscale del contribuente e di pericolo legato alla solvibilità dello stesso.
In pratica l’Agenzia delle Entrate, con tale circolare, “sollecita” gli uffici locali ad attivarsi per l’adozione delle misure cautelari in tutti quei casi in cui valutino la probabilità “che in futuro il debitore possa dissolvere i propri beni”.
Prima di procedere con l’istanza, però, risulta obbligatoria la preventiva notifica di un atto di contestazione, provvedimento di irrogazione della sanzione, avviso di accertamento oppure di un processo verbale di constatazione al contribuente.
La richiesta di adozione di misure cautelari dovrà, in ogni caso, essere debitamente ed adeguatamente motivata, tenendo conto delle caratteristiche del contribuente, ovvero dovranno essere tenuti in debito conto i comportamenti concreti del contribuente, senza mai risolversi in automatismi.
Ai fini della motivazione della richiesta si terrà conto di eventuali precedenti morosità, di comportamenti quali cambi frequenti di domicilio, messa in liquidazione della società.
L’istanza delle misure cautelari può accompagnarsi all’iscrizione a ruolo straordinaria dell’intero importo dovuto al Fisco.
Sotto il lato procedurale, la possibilità di richiedere sequestro e ipoteca è ammessa sia dopo il processo verbale di constatazione, cd. PVC, sia dopo l’atto di accertamento.
Per quanto concerne il processo verbale, posto che l’articolo 22 del D.Lgs. 472/97 menziona la notifica del documento, la circolare richiama gli Uffici a non accontentarsi della consegna da parte dei verificatori e a procedere alla notifica.
La sussistenza di un grave pericolo per la riscossione del eredito erariale rappresentato in un PVC , può giustificare l’emissione di un avviso di accertamento prima del decorso di 6o giorni dal PVC stesso.
Con riferimento all’accertamento, invece, l’Agenzia delle Entrate ritiene che vi rientri anche l’atto di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione.
(Altalex, 22 febbraio 2010. Nota di Manuela Rinaldi)
Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idu=143290&cmd5=ac265b1bc42e01dbe234216e9f6c78ee&idnot=49306