La scelta non fatta nella dichiarazione originaria può essere manifestata tramite un modello Unico integrativo
Dal Fisco una carta in più per semplificare la vita alle imprese che applicano i principi contabili internazionali. La scelta del riallineamento dei valori contabili e fiscali, per chi non l’ha espressa nel modello Unico 2009, si può indicare anche nella dichiarazione integrativa. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 4 marzo, tornando a soffermarsi sulle novità introdotte dal decreto anticrisi (Dl 185/2008), che dà la possibilità ai soggetti Ias di liberarsi dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali presenti in bilancio. Le imprese, infatti, secondo il disposto dell'”anticrisi” 2008, possono operare il riallineamento pagando un’imposta sostitutiva ed esercitando una specifica opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008. Oggi il Fisco spiega che c’è una chance in più per “aggiustare il tiro” e recuperare l’opzione inespressa nei termini dettati dalla norma.
Per il riallineamento una carta di riserva
Chi non ha indicato gli elementi utili al riallineamento nella dichiarazione annuale ha dunque una seconda chance attraverso la presentazione di un modello integrativo. Il fatto di non aver espresso l’opzione nella dichiarazione originaria non va interpretato necessariamente come volontà di non aderire alla disciplina speciale, ma può essere piuttosto legato alle oggettive difficoltà di concludere tutti gli adempimenti connessi al riallineamento. Inoltre, spiega la circolare, l’opzione non ha tanto lo scopo di ottenere benefici in termini di tassazione, ma tende piuttosto a una semplificazione contabile e fiscale, dal momento che consente alle imprese di non dover più gestire i disallineamenti tra valori civilistici e fiscali ancora presenti in bilancio.
Proprio per facilitare gli adempimenti alle imprese interessate, il documento di prassi precisa che i contribuenti possono rimediare all’omessa compilazione del quadro RQ di Unico 2009 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’esercizio successivo. Stessa conclusione, ovviamente, quando l’intenzione del contribuente di optare per il riallineamento risulta indirettamente da altri atti o comportamenti, come ad esempio il versamento dell’imposta sostitutiva già eseguito o le annotazioni in contabilità.
Inoltre, i tecnici delle Entrate precisano che la dichiarazione integrativa può essere presentata anche nel caso in cui l’opzione per il riallineamento sia stata già espressa nella dichiarazione originaria, ma si voglia correggere eventuali errori e omissioni commessi.
Resta fermo che la presentazione della dichiarazione integrativa da cui risulti un’imposta dovuta costituisce titolo per la riscossione, oltre all’applicazione di interessi e della sanzione per omesso, infedele o tardivo versamento del tributo. Ad ogni modo, il contribuente che presenta dichiarazione integrativa prima dell’avvio dei controlli dell’Amministrazione finanziaria può comunque ricorrere al ravvedimento operoso, versando spontaneamente la maggiore imposta, con relativi interessi e sanzione ridotta a un decimo.
Avviamento, asset non trasferibile in caso di conferimento d’azienda
La circolare si sofferma anche sul trattamento fiscale dell’avviamento nell’ipotesi di conferimento del compendio aziendale. A questo proposito, nel caso in cui l’impresa in un primo momento abbia iscritto in bilancio il valore dell’avviamento, riallineandolo fiscalmente, e abbia poi deciso di conferire il ramo d’azienda cui questo asset iscritto e affrancato si riferisce, il valore dell’avviamento non può essere trasferito e deve essere, quindi, escluso ai fini fiscali dal concetto di azienda conferita.
In particolare, il documento di prassi si sofferma sul concetto di azienda conferita, precisando che deve ricondursi al “complesso delle attività e delle passività che il soggetto conferente trasferisce al soggetto conferitario per effetto e a causa dell’operazione straordinaria in esame”. Ne deriva che l’avviamento resta fuori da questa definizione, anche nel caso in cui l’asset sia incluso nel valore delle attività dismesse per quantificare l’utile o la perdita da conferimento.
Sotto il profilo fiscale, quindi, il valore dell’azienda conferita è dato dalla somma dei valori di tutti gli elementi patrimoniali trasferiti, escluso quello dell’asset avviamento riferibile al compendio aziendale trasferito, che resta in capo al conferente. Quest’ultimo assume come valore delle partecipazioni ricevute il valore fiscale dell’azienda conferita, eccetto l’avviamento, mentre il conferitario, in virtù del principio di neutralità fiscale dell’operazione, subentra in tutti i valori fiscali che l’azienda conferita aveva presso il conferente, escluso il valore dell’avviamento.
Di conseguenza, il conferente che ha affrancato il valore dell’avviamento secondo le disposizioni del regime di riallineamento (articolo 15, comma 10, Dl 185/2008), deve continuare a dedurre “per noni” il valore fiscale dell’avviamento “cancellato”. Allo stesso modo, il conferente che, per affrancare il valore dell’avviamento, si è avvalso di altre disposizioni (articolo 176, comma 2-ter, del Tuir ovvero articoli 172, comma 10-bis e 173, comma 15-bis, del Tuir) e successivamente ha effettuato un’operazione di conferimento di azienda ex articolo 176 del Tuir, deve continuare a dedurre “per diciottesimi” il valore fiscale dell’avviamento. Ciò anche nell’ipotesi in cui il valore dell’avviamento fosse fiscalmente riconosciuto in quanto acquisito a titolo oneroso (ad esempio, per un precedente acquisto di azienda).
Giulia Marconi
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/riallineamento-valori-contabili-e-fiscali-opzione-ancora-possibile