All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali
Presentazione “doc” delle nuove regole di utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti Iva. A illustrarle stamattina a professionisti e associazioni di categoria è stata, infatti, l’Agenzia delle Entrate. L’incontro è stato convocato dalla stessa Amministrazione finanziaria, allo scopo di agevolare e assistere i contribuenti “nel cambiamento”, a pochi giorni dal 16 marzo, data a partire dalla quale le innovate modalità operative troveranno applicazione per i crediti, superiori ai 10mila euro, emergenti dalle dichiarazioni Iva presentate entro lo scorso 28 febbraio.
Compensazioni “controllate” al via
Per effetto di quanto previsto dalla manovra anticrisi del luglio 2009 (Dl 78/2009), a partire da quest’anno l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti Iva, annuali o trimestrali, di importo superiore a 10mila euro può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano. Se il credito Iva di cui si vuole fruire per abbattere imposte, premi e contributi è, poi, superiore a 15mila euro, i contribuenti hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o, in alternativa, per quanti sono vincolati al controllo contabile ex articolo 2409-bis del codice civile, la sottoscrizione della stessa da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione.
Chiaro intento delle novità normative è il contrasto alle compensazioni fraudolenti, nel cui ambito si inseriscono le disposizioni già introdotte con il Dl 185/2008. Disposizioni che hanno allungato i termini per la riscossione dei crediti inesistenti (consentendo che l’atto di recupero sia notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’indebito utilizzo), prevedendo, nello stesso tempo, una sanzione che va dal 100 al 200% del loro importo (sanzione fissata al 200% nell’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a 50mila), nonché l’impossibilità di procedere alla definizione agevolata, con la riduzione a un quarto della sanzione.
Nello stesso solco, quello cioè di assicurare controlli efficaci, si inserisce l’obbligo, per i contribuenti in questione, di trasmettere gli F24 con crediti Iva superiori alle soglie sopra indicate esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Ciò vuol dire che le stesse deleghe di pagamento, anche se “accompagnate” dalla necessaria dichiarazione o istanza, saranno scartate se presentate, seppur telematicamente, collegandosi al sistema bancario e postale.
Fonte: http://webmaildomini.aruba.it/cgi-bin/webmail.cgi?cmd=delitem_next-1567&java_email=true&require_lock=true&fld=Inbox&encode_text=fld&utoken=info!40negozioterminus.it!40localhost!3A143_!7E2-e892f4c33b546ca405e100_0