Lavoratori all’estero e monitoraggio. Kit di istruzioni per regolarizzare

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I chiarimenti sulla proroga dei termini per sanare l’omessa o incompleta presentazione del modulo RW
Nuove indicazioni dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti che intendono regolarizzare le violazioni commesse in materia di monitoraggio fiscale. La circolare n. 11/E del 12 marzo arriva a seguito dello slittamento dei termini, sancito dal decreto “milleproroghe” n. 194/2009, per sanare la mancata o incompleta presentazione del modulo RW da parte dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che prestano servizio all’estero. Nel documento di prassi, vengono fornite precisazioni sulle modalità d’uso del ravvedimento operoso anche per gli altri contribuenti che, avendo compiuto irregolarità circa gli obblighi di monitoraggio, vogliono sistemare la propria posizione senza ricorrere alla disciplina dello “scudo fiscale”.
Dipendenti pubblici
I contribuenti la cui residenza fiscale in Italia è determinata per legge (dipendenti che lavorano in via continuativa presso la Commissione europea o altri organismi comunitari e internazionali e quelli di ruolo pubblici in servizio all’estero per i quali è prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari) sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale limitatamente ai depositi o conti correnti, detenuti oltreconfine, riservati all’accredito degli stipendi e degli altri emolumenti derivanti dall’attività svolta all’estero; l’obbligo di compilare il modulo RW scatta solo in presenza di eventuali investimenti finanziari o patrimoniali, anche se derivanti da quelle somme.
L’esonero permane finché il dipendente svolge servizio fuori dal territorio nazionale; viene meno se il lavoratore rientra in Italia e mantiene all’estero le disponibilità economiche.
In questo caso, chi è rientrato entro il 31 dicembre 2008, se ha presentato la dichiarazione dei redditi ma ha omesso il modulo RW, può rimediare con una dichiarazione integrativa indicando le somme detenute sul conto estero alla fine del 2008. Il ravvedimento perfezionato entro il 30 settembre 2010 consente di usufruire della sanzione ridotta a 25 euro (un decimo di quella ordinaria fissata a 258 euro). La sanzione è ulteriormente ridotta a un dodicesimo, pari a 21 euro, se l’integrazione è avvenuta entro il 29 dicembre 2009 (novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione), e, per effetto della disposizione contenuta nel “milleproroghe”, la stessa misura si applica anche nel caso in cui l’integrativa sia prodotta entro il 30 aprile 2010. Il medesimo termine è riconosciuto anche nell’ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi: il contribuente, per sanare la mancata presentazione del modulo RW relativamente alle disponibilità derivanti da lavoro prestato all’estero e lì detenute al 31 dicembre 2008, può presentare la dichiarazione annuale (in questo caso sarà originaria, non integrativa) entro il prossimo 30 aprile e pagare la sanzione ridotta di 21 euro.
Il ricorso al ravvedimento sana, anche per gli anni pregressi, sia le omissioni relative al modulo RW sia quelle riguardanti il riporto in dichiarazione degli interessi derivanti dal conto corrente estero, non le violazioni riferite ad altre eventuali attività possedute all’estero.
Dipendenti privati
I lavoratori all’estero (frontalieri e dipendenti di imprese private italiane, straniere o multinazionali), che hanno mantenuto in Italia la residenza fiscale, sono tenuti agli obblighi sul monitoraggio fiscale. Anch’essi possono beneficiare del regime sanzionatorio attenuato visto per i dipendenti pubblici. E ciò anche se non svolgono più l’attività all’estero (o sono andati in pensione) e hanno mantenuto le proprie disponibilità fuori del territorio italiano.

Altri contribuenti
Per gli altri contribuenti soggetti all’obbligo del monitoraggio fiscale che intendono regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso, senza quindi ricorrere allo “scudo fiscale”, la circolare opera una prima distinzione fra dichiarazione tardiva e dichiarazione integrativa.

Nel primo caso, cioè per la mancata presentazione della dichiarazione entro la scadenza del 30 settembre 2009, l’irregolarità poteva essere sanata effettuando l’adempimento entro 90 giorni (29 dicembre 2009) e pagando, alla stessa scadenza, le sanzioni ridotte a 21 euro (un dodicesimo di 258 euro) e allo 0,833% (un dodicesimo del 10%) degli importi non dichiarati, rispettivamente per l’omessa dichiarazione dei redditi e per l’omessa compilazione del modulo RW. E, se dalla dichiarazione tardiva emergono imposte dovute, queste possono essere sanate entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva (30 settembre 2010), versando la sanzione ridotta al 3% della maggiore imposta (un decimo del 30%).

Nell’ipotesi invece di dichiarazione presentata tempestivamente entro il 30 settembre 2009, va distinto il caso dell’integrazione avvenuta entro il 29 dicembre 2009 (si applicano le misure appena viste, in quanto la dichiarazione integrativa presentata nei 90 giorni è assimilata, dal punto di vista sanzionatorio, a una dichiarazione tardiva) da quello dell’integrazione entro il 30 settembre 2010. In questa ultima eventualità, sono dovute: la sanzione per l’omessa compilazione del modulo RW ridotta a un decimo (1%) e, per le irregolarità relative ai quadri reddituali, la sanzione fissa ridotta a un decimo (25 euro) se non sono dovute maggiori imposte o quella proporzionale prevista nel caso di infedele dichiarazione con imposte dovute, aumentata di un terzo perché riferita a redditi prodotti all’estero e ridotta a un decimo (13,3%), ovvero quella del 200%, ridotta a un decimo (quindi al 20%), se gli investimenti e le attività sono detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato.

Anni pregressi al periodo d’imposta 2008
Infine, le indicazioni per regolarizzare i periodi di imposta precedenti al 2008.
In caso di dichiarazione presentata, pur essendo scaduti i termini per avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, è comunque possibile presentare la dichiarazione integrativa, versando le maggiori imposte dovute e i relativi interessi. Sarà poi l’ufficio delle Entrate a richiedere il pagamento delle relative sanzioni: da 258 a 2.065 euro se non sono dovute imposte ovvero dal 133 al 266% se risultano maggiori imposte dovute; inoltre sarà dovuta la sanzione per la mancata osservanza delle disposizioni sul monitoraggio, dal 5 al 25% degli importi non dichiarati.
Nel caso di dichiarazioni omesse, invece, il contribuente non può più presentare l’integrazione. Gli uffici dell’Agenzia procederanno con atti di accertamento alla contestazione delle relative sanzioni. Tra queste, quella che va dal 160 al 320%, prevista quando da una dichiarazione dei redditi non presentata risultano imposte dovute in riferimento a redditi prodotti all’estero.
r.fo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/lavoratori-all-estero-e-monitoraggio-kit-di-istruzioni-regolarizzare