Le Sezioni unite civili della Cassazione con la pronuncia 22 febbraio 2010, n. 4062 sono intervenute per definire una situazione d’incertezza venuta a determinarsi nella giurisprudenza di legittimità a seguito della modifica apportata all’articolo 2495, Codice civile, dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, articolo 4, che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ha dettato la nuova disciplina in tema di cancellazione delle società (di capitali e cooperative) dal registro delle imprese.
Così recita l’Ordinanza di remissione (Cass. civ., sez. I, ordinanza 15 settembre 2009, n. 19804) degli atti al primo presidente per assegnazione della risoluzione del contrasto alle SS.UU.: “Premesso che la disposizione dell’art. 2495 c.c., che, nella recente riforma societaria stabilisce la definitiva estinzione della società dopo la sua cancellazione dal Registro delle imprese, è stata diversamente interpretata dalle Sezioni semplici della Corte, nel senso che alcune hanno affermato ed altre negato che la nuova disposizione abbia efficacia interpretativa del vecchio articolo 2456 c.c., che il nuovo art. 2495 c.c. ha sostituito, si rimettono gli atti al primo presidente per l’eventuale assegnazione della risoluzione del contrasto alle SS.UU.”.
Orientamento giurisprudenziale prima della riforma
Occorre premettere che prima dell’introduzione della riforma, sulla base della concorde giurisprudenza di legittimità, costituiva ius receptum che l’atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese aveva funzione di pubblicità e non ne determinava l’estinzione, ove non fossero ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa.
Conseguentemente, fino a tale momento, permaneva la legittimazione processuale in capo alla società e doveva escludersi, anche con riferimento alle successive fasi d’impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo già iniziato dovesse proseguire nei confronti o su iniziativa delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci.
L’orientamento giurisprudenziale, in sintesi, era favorevole ad un’interpretazione del Codice che disponeva per la prosecuzione della capacità giuridica e della soggettività delle società commerciali anche dopo la cancellazione dell’iscrizione nel registro delle imprese e dopo il loro scioglimento e la successiva liquidazione del patrimonio sociale.
Tale orientamento garantiva soprattutto i creditori con l’affermazione del permanere di una soggettività ridotta e di una limitata prosecuzione della capacità processuale della società la cui iscrizione era stata cancellata.
A decorrere dal 1° gennaio 2004, la norma di riferimento (già contenuta nell’articolo 2456 del codice civile) è costituita dall’articolo 2495 che contiene la nuova disciplina in tema di cancellazione delle società (di capitali e cooperative) dal registro delle imprese.
In particolare, il secondo comma dell’articolo citato, antepone al vecchio testo, che prevede le azioni dei creditori insoddisfatti nei confronti di soci e liquidatori, la locuzione “ferma restando l’estinzione della società”.
Sull’interpretazione di tale disposizione, con particolare riguardo all’ambito soggettivo d’applicabilità e alla retroattività o meno della previsione normativa, si sono formati nel tempo due orientamenti ben definiti, cui fa riferimento l’Ordinanza di remissione alle SS.UU..
Primo indirizzo interpretativo
Secondo un primo filone interpretativo post riforma, alcune sentenze, nella scia del precedente orientamento (Cass. civ. Sez. I, 09-09-2004, n. 18191; Cass. civ. Sez. V, 10-10-2005, n. 19732; Cass. civ. Sez. III, 02-03-2006, n. 4652; Cass. civ. Sez. III, 23-05-2006, n. 12114), hanno stabilito, con riguardo sia alle società di persone sia alle società di capitali, che l’atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese, così come il suo scioglimento, con instaurazione della fase di liquidazione, non determina l’estinzione della persona giuridica ove non siano esauriti tutti i relativi rapporti giuridici a seguito della procedura di liquidazione, in altre parole non siano definite tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi.
Seguendo questa prima linea interpretativa, per i rapporti giuridici rimasti in sospeso e non definiti, non accadrebbe la perdita della legittimazione processuale della società e un mutamento nella rappresentanza sostanziale e processuale della stessa, che permarrebbe in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della cancellazione.
Secondo indirizzo interpretativo
In senso contrario, altre numerose pronunce (Cass. civ. Sez. I, 28-08-2006, n. 8618; Cass. civ. Sez. I, 28-08-2006, n. 18618; Cass. civ. Sez. lavoro, 18-09-2007, n. 19347; Cass. civ. Sez. II Sent., 15-10-2008, n. 25192; Cass. civ. Sez. II Sent., 15-10-2008, n. 25192; Cass. civ. Sez. I Sent., 12-12-2008, n. 29242; Cass. civ. Sez. III Sent., 13-11-2009, n. 24037) secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese produce estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti.
Peraltro, la modifica dell’articolo 2495 del Codice civile, è stata applicata anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative.
Inoltre, alla norma è stata riconosciuta una funzione “ricognitiva” e quindi portata retroattiva, con applicazione anche alle cancellazioni avvenute prima della riforma del diritto societario, con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi.
Stando a tale interpretazione della norma, sarebbe inammissibile qualsiasi azione giudiziaria proposta nei confronti di un soggetto cancellato dal registro delle imprese, in quanto entità inesistente.
Per inesistenza del soggetto proponente e conseguente difetto di rappresentanza processuale, dovrebbe ritenersi inammissibile, ad esempio, un ricorso per Cassazione proposto da una società cancellata dal registro delle imprese dopo la notifica dell’atto d’appello.
Decisione delle Sezioni Unite
Per dirimere il contrasto tra i due richiamati orientamenti si è ravvisata l’opportunità di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
Il collegio “allargato” della Suprema Corte ha in sintesi stabilito che “l’iscrizione della cancellazione della società di capitali nel Registro delle Imprese, determina, dal 1° gennaio 2004, data d’entrata in vigore della modifica normativa apportata all’art. 2495 c.c., l’estinzione della società”.
Per le Sezioni Unite “l’art. 2495, comma secondo, c.c. come modificato dall’art. 4, D.Lgs. n. 6 del 2003 è norma innovativa e ultrattiva che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza della indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l’entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intraannuali di dette citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 delle Preleggi e dell’art. 73, ultimo comma, Costituzione”.
La modifica dell’articolo 2495 del Codice civile deve essere interpretata nel senso che “l’iscrizione nel Registro delle Imprese delle società di persone, come la fine della loro legittimazione e soggettività è soggetta a pubblicità di natura dichiarativa”.
Dal 1° gennaio 2004, “per le società di persone, esclusa la efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell’attività di impresa collettiva, opponibile dal 1° luglio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci, ex artt. 2312 e 2324 c.c., norme in base alle quali si giunge ad una presunzione del venir meno della capacità e legittimazione di esse anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti”.
Precisano, inoltre, le Sezioni Unite, che “la natura costitutiva riconosciuta per legge a decorrere dal 1° gennaio 2004 degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità, la quale resta dichiarativa degli effetti da desumere dall’insieme delle norme pregresse e di quelle novellate che, per analogia juris determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa della società di persone”.
Quanto alla questione sottoposta al Collegio unito, nello specifico trattatasi di decidere se una Cooperativa (ricorrente in Cassazione) cancellata dal registro delle imprese nel settembre 2004 doveva ritenersi estinta già alle date di due opposizioni, proposte entrambe del 2007.
La società cooperativa cancellata il 17 settembre 2004 è stata considerata “da tale data estinta e, pertanto, priva di legittimazione sostanziale e processuale”.
Per tale motivo “ad essa è stata dal Giudice del merito negata la legittimazione al procedimento esecutivo”.
Ovviamente il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile ”stante la inesistenza come soggetto di diritto della ricorrente cooperativa allorché ha resistito alle opposizioni proposte sin dal settembre 2004, già carente di legittimazione in quella sede, tale era anche al momento della proposizione del presente ricorso”.
Le Sezioni unite civili della Cassazione, in conclusione, hanno quindi deciso che le società, anche quelle di persone, si estinguono definitivamente con la cancellazione dal registro delle imprese, per effetto della riforma del diritto societario, introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003.
(Altalex, 11 marzo 2010. Nota di Giuseppe Mommo)
Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=49410
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