Nuova Iva europea: niente sanzioni
 per gli errori in “buona fede”

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L’Agenzia risolve alcuni dubbi sull’applicazione delle regole appena recepite e apre un forum di confronto
Nessuna sanzione per l’Iva assolta “vecchia maniera” sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi “transnazionali” territorialmente rilevanti in Italia, effettuate nel periodo 1° gennaio – 19 febbraio 2010, giorno precedente all’entrata in vigore del Dlgs 18/2010.
E’ solo una delle indicazioni contenute nella circolare n. 14/E del 18 marzo, che anticipa il forum aperto da domani sul sito dell’Agenzia delle Entrate, destinato ad accogliere, fino al prossimo 20 aprile, quesiti e richieste di chiarimenti relativi alle modifiche intervenute in materia di territorialità dell’imposta sul valore aggiunto e originate, principalmente, dalla tempistica con cui le direttive europee in materia (di fatto operative dal 1° gennaio di quest’anno) sono state recepite con i provvedimenti normativi interni.
I risultati del forum saranno poi trasfusi, a maggio, in una nuova circolare dell’Amministrazione finanziaria.

Inversione contabile per tutti
Il nuovo articolo 17 del Dpr 633/1972 rende obbligatorio il meccanismo del reverse charge tutte le volte in cui, per operazioni che si considerano effettuate in Italia nei confronti di soggetti passivi Iva, il cedente o prestatore sia un non residente.
La modifica normativa, seppur con valenza retroattiva al 1° gennaio, è intervenuta a opera del Dlgs 18/2010, entrato in vigore lo scorso 20 febbraio.

In relazione a ciò, l’Agenzia, come anticipato, ha chiarito che per le operazioni effettuate fra il 1° gennaio e il 19 febbraio 2010 sono fatti salvi i comportamenti dei cessionari o dei committenti italiani che, in assenza di malafede, non abbiano assolto l’imposta rendendosene debitori attraverso il meccanismo dell’inversione contabile. Per questi, quindi, non scatta la prevista sanzione (compresa fra il 100 e il 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro).
Ciò, in applicazione dell’articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuente che “blocca” le sanzioni nei casi di “obiettive condizioni di incertezza”.

Elenchi intrastat
I cambiamenti hanno interessato anche la periodicità degli “intrastat” (che accolgono da quest’anno, anche le prestazioni di servizi).

Scomparsa dalla scena la periodicità annuale, gli elenchi riepilogativi sono ora presentati con riferimento:
” a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore a 50mila euro
” a periodi mensili, negli altri casi.

I “trimestrali” che, eventualmente, dovessero superare, nel corso di un trimestre, la soglia dei 50mila euro, sono tenuti a presentare sia l’elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato oltrepassato, sia quelli, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.

Diverse sono le precisazioni, sul tema, arrivate da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Procediamo con ordine.

Per prima cosa, l’Amministrazione ha evidenziato come gli elenchi, delle cessioni e degli acquisti di beni e servizi, possano avere cadenza differente (trimestrale per gli acquisti e mensile per le cessioni, o viceversa).
Per verificare, poi, il superamento dei 50mila euro, le singole categorie di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi, sia dal lato attivo, come cedente o prestatore, sia da quello passivo, in qualità di cessionario o di committente) non si sommano; tuttavia, il superamento della soglia per una singola categoria comporta l’applicazione della periodicità mensile anche per l’altra.

Esempio tratto dalla circolare: “Ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato cessioni intracomunitarie di beni pari a 60.000 euro e, nel medesimo periodo, ha prestato servizi per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi intracomunitari resi” (non perché a essere superiore alla soglia sia la somma – 70mila – ma perché lo è una delle due categorie di operazioni; in questo caso, le cessioni di beni).

Altro chiarimento: i contribuenti tenuti esclusivamente alla presentazione degli intrastat relativi ai servizi (resi e ricevuti) partono come “trimestrali” e per loro, quindi, la prima scadenza per la presentazione degli elenchi cade in aprile (sempre che non superino – o abbiano superato – a gennaio, febbraio o marzo 2010, la soglia dei 50mila euro).
Per questi soggetti, in sostanza, non si tiene conto delle operazioni, attive e passive, effettuate nel corso del 2009. Un trattamento figlio, soprattutto, della considerazione che la nuova territorialità dei servizi ha effetto dal 1° gennaio di quest’anno; circostanza che potrebbe creare seri problemi ai contribuenti, tenuti, altrimenti, a individuare con esattezza l’ammontare dei servizi resi e ricevuti in ambito intracomunitario nel corso del 2009.

Nella circolare (in cui si legge anche che, in relazione ai servizi intracomunitari ricevuti, il numero e la data della fattura da indicare nel modello intrastat sono quelli “fatti in casa”; attribuiti, cioè, al documento nella propria contabilità, sia in caso di autofattura sia in quello di integrazione dell’invoice ricevuta dal contribuente estero) è, infine, fatta un’ulteriore importante precisazione. Considerato che il primo termine di presentazione degli elenchi, vale a dire il 25 febbraio per gli elenchi di gennaio (20 febbraio, se presentati non telematicamente all’Agenzia delle Dogane, ma in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti), è “caduto” precedentemente alla pubblicazione in G.U. (5 marzo 2010) del Dm 22 febbraio 2010 (che tali termini ha stabilito), l’eventuale ritardata presentazione non sarà sanzionata.

I contribuenti interessati avranno 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del 22 febbraio in Gazzetta Ufficiale (e qui ritorna lo Statuto del contribuente – articolo 3, comma 2) per presentare gli elenchi riepilogativi relativi al mese di gennaio 2010; gli eventuali errori e omissioni potranno comunque essere sanati (senza sanzioni) entro il 20 luglio 2010 (circolare n. 5/E del 17 febbraio).
r.fo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/nuova-iva-europea-nessuna-sanzione-gli-errori-buona-fede