Codice della proprietà industriale: il regolamento di attuazione

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Semplificare le procedure nell’interesse delle imprese al fine di una maggiore tutela della proprietà industriale.
E’ questo l’obiettivo del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale varato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto 13 gennaio 2010, n. 33.
Previste procedure agevolate nell’ottenimento e nella gestione dei titoli della proprietà industriale, nel rispetto della normativa comunitaria ed internazionale. Recepite altresì, le esigenze di disciplina del deposito delle domande, delle istanze, delle modalità di applicazione delle norme sul procedimento di opposizione, nonché dell’attività svolta dai consulenti in proprietà industriale.
Tra le novità introdotte anche quelle che semplificano le modalità riguardo le domande di brevettazione nazionale, europea ed internazionale e ai marchi. In dettaglio:
domanda di brevetto europeo: la domanda viene depositata direttamente o tramite un servizio postale, che ne attesta la ricezione, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, delegata alla trasmissione della documentazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi. Il deposito potrà essere effettuato anche per via telematica, nel rispetto del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 “Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione”;
domanda internazionale per invenzione industriale: le domande internazionali sono depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi direttamente o tramite un servizio postale che ne attesti la ricezione, ne dati il deposito ed il numero internazionale in ottemperanza del Trattato di cooperazione in materia di brevetti e dal regolamento relativo regolamento di attuazione. Il deposito della domanda internazionale può essere effettuato anche in via telematica secondo le modalità previste con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi;
trasformazione del brevetto europeo: l’Ufficio italiano brevetti e marchi, ricevuta la richiesta di trasformazione, invita l’interessato, entro un termine non inferiore a due mesi, a pagare i diritti previsti per la domanda di brevetto nazionale, ad integrare i dati mancanti per l’esame secondo la procedura nazionale nonché a produrre, la lettera d’incarico se vi sia mandatario ovvero la dichiarazione di elezione di domicilio in Italia e traduzione del testo originario della domanda in lingua italiana,
domanda di registrazione di marchio: deve contenere: le generalità complete della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell’ente richiedente, se risiede all’estero deve eleggere il suo domicilio in Italia. Indicare il tipo di marchio, se si tratti di marchio verbale, figurativo, tridimensionali o sonoro. L’indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco ed il nero, quando tali colori costituiscono caratteristica del marchio stesso. L’indicazione del codice internazionale dei colori, l’indicazione che si tratta di registrazione di un marchio collettivo, la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altre lingue. Un esemplare della riproduzione del marchio.
(Altalex, 17 marzo 2010. Nota di Cesira Cruciani)
Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idu=143290&cmd5=ac265b1bc42e01dbe234216e9f6c78ee&idnot=49590