Deroga alla reperibilità per motivi necessari: il lavoratore va a trovare la mamma ammalata? Non perde il diritto all’indennità.
Vi sono, infatti, esigenze di solidarietà e vicinanza familiare che possono legittimare la non reperibilità fiscale.
E’ quanto hanno precisato i giudici della Corte di Cassazione nella sentenza 9 marzo 2010, n. 5718 secondo cui il fatto che un lavoratore si assenti alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità (per andar a far visita alla madre malata) non integra una ipotesi di giustificato motivo, che, quindi, legittima l’assenza dello stesso.
Si specifica, inoltre, che l’assenza dalla visita di controllo per non essere sanzionata dalla perdita del conseguente trattamento economico di malattia, può essere giustificata (oltre che dal caso di forza maggiore) anche “da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, secondo un accertamento riservato al giudice del merito”.
La vicenda
Con la sentenza n. 5718/2010 la Cassazione ha confermato quanto già affermato dalla Corte d’Appello che aveva dato ragione ad un prestatore di lavoro al quale l’INPS aveva rifiutato il riconoscimento della indennità di malattia, “poiché non era stato possibile reperirlo per la visita fiscale, durante la fascia oraria prevista”.
La giustificazione addotta dal lavoratore (ossia “non essere presente alla visita fiscale in quanto si era recato dalla mamma malata”) non aveva convinto i giudici del Tribunale di Firenze che non avevano, infatti, riconosciuto l’indennità di malattia, sostenendo che “le assenze alle visite fiscali, per essere perdonate, devono essere dovute a problemi indifferibili, mentre non meritano considerazione le assenze fatte in nome di una utilità, anche morale”.
Il ricorrente aveva basato la propria difesa, infatti, sul fatto che aveva ritardato il rientro a causa del traffico dopo che si era recato (esibendo la necessaria documentazione) a trovare la madre gravemente malata (ricoverata in un centro specialistico) e reduce da un intervento chirurgico.
I giudici di appello avevano ritenuto legittima tale giustificazione.
L’INPS ricorre in Cassazione.
La questione si spostava, quindi, in Cassazione, per cui la decisione dei “precedenti colleghi” era da ritenersi valida ribadendo, altresì, nella sentenza in oggetto come la situazione portata a base dal lavoratore potesse configurarsi come “un’esigenza di solidarietà e vicinanza familiare, senz’altro meritevole di tutela nell’ambito dei rapporti etico sociali garantiti e tutelati dalla Costituzione”.
Quindi, la legittimità dell’assenza deriva dalla primaria esigenza di solidarietà.
(Altalex, 19 marzo 2010. Nota di Manuela Rinaldi)
Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idu=143290&cmd5=ac265b1bc42e01dbe234216e9f6c78ee&idnot=49607