Pubblicato in Gazzetta il decreto di aggiornamento per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D
Aggiornati dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 marzo 2010, in base ai dati risultanti all’Istat sull’andamento del costo di costruzione di un capannone, i coefficienti per la determinazione del valore degli immobili ai fini dell’applicazione dell’Ici dovuta per il 2010.
L’articolo 5, comma 3, del Dlgs 504/1992, stabilisce infatti che la base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto con attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, viene determinata all’inizio di ciascun anno solare, fino all’attribuzione della rendita, applicando al costo risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti ministeriali, che vengono definiti annualmente con apposito decreto.
Coefficienti di aggiornamento stabiliti per l’applicazione dell’Ici dovuta per il 2010:
2010 1,02
2009 1,03
2008 1,07
2007 1,11
2006 1,14
2005 1,17
2004 1,24
2003 1,28
2002 1,33
2001 1,36
2000 1,40
1999 1,42
1998 1,45
1997 1,48
1996 1,53
1995 1,57
1994 1,62
1993 1,66
1992 1,67
1991 1,71
1990 1,79
1989 1,87
1988 1,95
1987 2,11
1986 2,27
1985 2,44
1984 2,60
1983 2,76
1982 e anni precedenti 2,92
La determinazione del valore sulla base dei costi rivalutati non si applica ai fabbricati per i quali è stata la procedura automatica di classamento Docfa che consente al contribuente di avanzare una proposta di rendita il cui valore può essere utilizzato ai fini Ici fino a quando non viene attribuita la rendita definitiva. La rendita proposta diviene definitiva se non rettificata dall’ufficio entro un anno dalla presentazione.
r.fo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/immobili-di-imprese-non-accatastati-nuovi-coefficienti-calcolo-ici