Il preliminare per l’acquisto di quote non fa presumere la società di fatto

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La società Costadoro s.p.a. concedeva un mutuo di L. 70.000.000 alla signora E.O., a nome (a detta della mutuante) della Belgio s.n.c.
Successivamente, rivelatasi incapiente l’esecuzione mobiliare contro la E.O. per il recupero della somma mutuata, nonché difficile il recupero nei confronti della società Belgio (trasformatasi in società in accomandita semplice e poi dichiarata fallita), la Costadoro agiva direttamente contro gli altri soci illimitatamente responsabili R. e D.G. (ex art. 2291 c.c.), citandoli innanzi al Tribunale di Torino.
I soci convenuti eccepivano che la E.O. aveva assunto la qualità di socia nonché amministratrice della società Belgio solo in data successiva alla scrittura di mutuo e che comunque i patti sociali le impedivano di poter contrarre mutui in nome della società.
Il Tribunale adito pertanto rigettava la domanda, rilevando in particolare che non vi era prova che la E.O. avesse assunto la qualità di socia al momento del contratto di mutuo, né che avesse i potesi per impegnare la società; che inoltre, anche se la somma controversa era stata annotata nei documenti contabili della società (peraltro trasformatasi in s.a.s.), ciò non costituiva ratifica da parte della società e che infine anche gli effetti cambiari, previsti nel contratto di mutuo, erano stati emessi dalla E.O. in proprio, senza pertanto impegnare la società.
La società Costadoro s.p.a. proponeva appello innanzi alla Corte di Torino, la quale, a totale riforma della sentenza impugnata, condannava i soci R e D.G. al pagamento della residua somma mutuata. La Corte territoriale osservava infatti che nella controversa scrittura di mutuo era riportata più volte, accanto al nome della E.O., la dizione “della soc. Belgio s.n.c. di E.O. & C.” nonché “titolare dell’esercizio sito in (omissis)” e che pertanto la E.O., pur non essendo ancora formalmente intestataria di quote della società, ne era già socia di fatto. Tali argomentazioni, secondo la Corte, trovavano conferma anche dalla deposizione di un teste, relativa alla stesura di un preliminare volto a far assumere ad E.O. la qualità di socia della Belgio s.n.c. Infine, aggiungeva la Corte, la circostanza gli effetti cambiari fossero stati emessi in proprio, dipendeva dall’impossibilità di spendere la ragione sociale anteriormente al rogito.
I soci R. e D.G. ricorrevano in Cassazione.
I Giudici di legittimità, con la sentenza in esame, nel premettere che l’esistenza di un qualsiasi tipo di società dipende dalla esistenza di un elemento oggetto (il conferimento di beni o servizi) e di un elemento soggettivo (la comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni), ricordano che la concreta mancanza della prova scritta di un contratto societario relativo ad una società di fatto o irregolare (non richiesta peraltro dalla legge ai fini della sua validità), non impedisce al giudice del merito l’accertamento, “aliunde”, della esistenza di una struttura societaria, all’esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di una attività imprenditoriale quali il fondo comune, costituito dai conferimenti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attività economica, l’alea comune dei guadagni e della perdite, e l’affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi. E’ peraltro sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci ai sensi dell’art. 2297 c.c., la esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l’idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento circa l’esistenza della società (Cass. 11957/03, Cass. 8187/97, Cass. 3829/83).
Peraltro, la semplice stipula di un contratto preliminare di acquisto di quote di una società in nome collettivo, in mancanza di ulteriori elementi, non può di per sé far presumere che da esso potesse conseguire la costituzione di una società di fatto anche perchè la stipula di un siffatto contratto, in quanto volto a far assumere alla E. la posizione formale di socia della Belgio snc, potrebbe invece fare escludere, sotto il profilo del quod plerumque accidit, la creazione di una società di fatto nelle more della stipula del rogito. Il ragionamento del giudice di seconde cure viene ritenuto contraddittorio anche laddove non attribuisce all’emissione di effetti cambiari in proprio, per l’impossibilità della spendita della ragione sociale anteriormente al rogito, appunto la conferma implicita dell’inesistenza di una società di fatto. I Giudici di legittimità in definitiva cassano la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, per decidere in conformità al principio di diritto enunciato.
(Altalex, 26 marzo 2010. Nota di Claudio Vantaggiato)

Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=49708