Al Forum lavoro i chiarimenti sull’imponibilità di alcune prestazioni offerte ai collaboratori e ai loro familiari
Quota imponibile dei ticket restaurant, precisazioni sulla natura degli “oneri di utilità sociale” e sui criteri identificativi che li distinguono dai fringe benefit, determinazione del valore normale dei beni o servizi ceduti ai dipendenti o ai loro familiari: sono questi i tre punti chiariti nel corso del Forum lavoro del 17 marzo a proposito di reddito di lavoro dipendente e riportati nella risoluzione n. 26/E del 29 marzo.
Ticket restaurant – I ticket restaurant, ossia le prestazioni sostitutive della mensa aziendale, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente fino all’importo giornaliero di 5,29 euro: nessuno sconto Irpef per la quota eccedente.
Questo il chiarimento dei funzionari dell’Agenzia ai consulenti del lavoro presenti al forum. La quota in “avanzo” dal limite esente non può essere conteggiato ai fini del raggiungimento della franchigia di esenzione prevista per i fringe benefit, pari a 258,23 euro.
No, quindi, alla soluzione che ipotizzava applicabile l’agevolazione prevista dall’articolo 51, comma 3, del Tuir anche ai tagliandi utilizzati per pagare i pasti. I ticket restaurant, a differenza da quanto richiesto da tale norma, infatti, non costituiscono compensi in natura. A confermare l’esclusione dalla categoria, si legge nel documento di prassi, l’evidenziazione del loro “valore nominale” nell’articolo 51, comma 2, del Tuir, che definisce le regole di imponibilità dei ticket.
Oneri di utilità sociale – La risposta al secondo quesito fa chiarezza sulla distinzione tra le opere e i servizi utilizzati dai lavoratori e dai loro familiari identificabili come “oneri di utilità sociale” per il datore di lavoro, che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera f, del Tuir), e i fringe benefit, remunerazioni complementari erogate in natura (cellulari, automobili, eccetera) ai collaboratori, esenti per il fisco fino a quota 258,23 euro, superata la quale diventano imponibili per intero.
A fare la differenza, precisano i funzionari dell’Agenzia ricordando quanto già chiarito con la risoluzione 34/2004, sono le tre condizioni dalle quali non si può prescindere per beneficiare dell’agevolazione prevista per gli “oneri di utilità sociale”, condizioni che devono sussistere contemporaneamente: spesa volontaria da parte del datore di lavoro e non stabilita da contratto, strutture e prestazioni a disposizione di tutti i dipendenti o di alcune categorie e, infine, specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto. Mancando uno di questi requisiti, cade il diritto all’esclusione dalla tassazione.
I servizi e le opere messi a disposizione possono anche essere situati in strutture esterne, a patto che non appartengano al datore di lavoro, che il dipendente sia estraneo al rapporto tra l’impresa e fornitore del servizio e, soprattutto, non risulti “beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione all’obiettivo di fornitura dei servizi medesimi”.
In pratica, rientrano nel regime di esenzione esclusivamente le erogazioni corrisposte in natura, a meno che – come espressamente previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis – non si tratti di somme in denaro erogate per pagare la retta di asili nido e colonie climatiche o relative a borse di studio assegnate ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir.
Valore normale – L’ultimo chiarimento riguarda la determinazione del “valore normale” (articolo 9, comma 3, del Tuir) dei beni e servizi ceduti ai dipendenti e acquistati dal datore di lavoro, grazie ad apposite convenzioni, a un costo inferiore rispetto al prezzo di mercato. La risoluzione precisa che non esistono ipotesi alternative al disposto dell’articolo 9, ma aggiunge anche che la stessa norma tiene conto, per la definizione del “valore normale”, degli “sconti d’uso” e di quelli praticati dai fornitori a seguito di apposite convenzioni stipulate con il datore di lavoro “acquirente”.
Anna Maria Badiali