Un travaso di regole processuali dal rito civile a quello tributario

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I casi in cui le innovazioni al cpc incidono sul contenzioso e le ipotesi nelle quali la “specialità” vince
L’impatto sul contenzioso tributario delle modifiche introdotte, in materia di processo civile, dalla legge 69/2009 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”). E’ questo l’oggetto della circolare n. 17/E del 31 marzo con la quale l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle nuove disposizioni e sulla estensione, o meno, delle stesse al processo tributario, per effetto del rinvio disposto dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992.

Le principali novità
Queste le principali novità applicabili al contenzioso tributario:
la previsione della condanna alle spese del giudizio della parte vittoriosa che in precedenza aveva rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta di conciliazione, in caso di accoglimento giudiziale della domanda in misura non superiore alla suddetta proposta; in particolare, viene precisato che, in attesa che si consolidi al riguardo l’indirizzo giurisprudenziale, gli uffici – nei casi in cui il contribuente abbia rifiutato la proposta di conciliazione giudiziale formulata, anche a seguito di tentativo di conciliazione esperito d’ufficio dal giudice – debbono avanzare richiesta di condanna alle spese, subordinandola alla circostanza che la Commissione tributaria decida in senso conforme alla proposta di conciliazione, ovvero in termini ancora più favorevoli all’ufficio
l’applicazione del nuovo articolo 92 cpc, il quale impone l’esplicita indicazione nella motivazione della sentenza delle “altre gravi ed eccezionali ragioni” che inducono a compensare le spese giudiziali, in sostituzione dei non più sufficienti “giusti motivi”
l’applicazione del novellato articolo 101 cpc, in base al quale, anche nei gradi di merito, le parti possono depositare memorie scritte, ogniqualvolta il giudice decida di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio
la riduzione del termine “lungo” di impugnazione (decorrente dalla pubblicazione della sentenza) da un anno a sei mesi, entro cui, in assenza di notifica della sentenza stessa, deve essere proposto l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione ordinaria
la previsione di ulteriori ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione e l’abrogazione del quesito di diritto
l’estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 155 cpc anche ai procedimenti già pendenti il 1° marzo 2006, con riferimento ai termini ancora pendenti. Con esclusivo riferimento all’ambito di applicazione del citato articolo 155, è da ritenersi pertanto superata la circolare n. 56/2007, con la quale era stato chiarito che le modifiche apportate – ai commi quinto e sesto dell’articolo 155 cpc – dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 263/2005, si applicavano soltanto ai processi instaurati in primo grado dopo il 1° marzo 2006
la previsione e la disciplina dell’istituto della translatio iudicii, volto a conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda rivolta a un giudice privo di giurisdizione, quando il processo sia poi proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

Inoltre, la circolare chiarisce che, nei casi di riunione dei ricorsi di cui solo alcuni sottoposti alla disciplina dettata dalla legge 69/2009, al fine di evitare possibili declaratorie di inammissibilità da parte della Commissione tributaria adita, gli uffici sono tenuti ad applicare, in via prudenziale, la disciplina normativa più restrittiva.

Efficacia

Come regola generale, si prevede che le modifiche al codice di procedura devono applicarsi ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data dell’entrata in vigore della legge 69/2009. Tuttavia, con riferimento al novellato articolo 327 cpc, viene precisato che gli uffici, in via prudenziale, considerino dimezzato il termine lungo di impugnazione anche in riferimento ai ricorsi notificati in primo grado anteriormente al 4 luglio 2009 e depositati successivamente alla predetta data; ciò, sebbene il giudizio tributario si consideri instaurato alla data di notifica del ricorso e non a quella di deposito.

I commi quinto e sesto dell’articolo 155 cpc devono trovare applicazione anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

Le disposizioni relative al processo in Cassazione si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso è pubblicato, ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore legge 69/2009.
Michela Grisini
Margherita Susca

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/un-travaso-di-regole-processuali-dal-rito-civile-a-quello-tributario