Le novità fiscali del decreto incentivi

0
278

In virtù del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, dal primo maggio prossimo le società avranno l’obbligo di informare, mediante modello di comunicazione unica, il Registro imprese della Camera di commercio, l’Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL degli eventuali trasferimenti all’estero della propria sede.

È una delle novità che prevede il decreto “incentivi” del 25 marzo scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26.3.2010, e concernente “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”.

Tantissimi gli incentivi previsti, si va dal bonus per l’acquisto di motocicli elettrici ad elettrodomestici ad alta efficienza energetica, dagli “eco-immobili” alle macchine per uso agricolo.
Sostegno ad hoc per le innovazioni tecnologiche applicate al settore aeronautico, per la costruzione di prototipi di nave multiuso per le emergenze, per l’emittenza televisiva locale e per l’Agenzia per la sicurezza nucleare (sul sito del ministero dello Sviluppo economico, è possibile trovare l’elenco dettagliato di tutti gli incentivi).
Gli incentivi saranno operativi dal 6 aprile e la procedura per ottenerli partirà dal consumatore stesso, che dovrà rivolgersi al rivenditore; sarà compito di quest’ultimo verificare la capienza dei fondi disponibili per via telematica o telefonica.
Le modalità di erogazione dei contributi (c’è un tetto massimo per ogni tipologia) saranno definite da un decreto dello stesso Sviluppo economico, emanato di concerto con il Mef e con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

Ma vediamo nello specifico tutte le novità del decreto.

Notifiche ai contribuenti residenti all’estero
Sono previste nuove regole circa il recupero all’estero di crediti per imposte italiane, in base a quanto disposto dalla direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010.
Le notifiche ai contribuenti non residenti verranno considerate valide se effettuate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno presso la residenza estera indicata nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o la sede legale estera risultante dal Registro delle imprese.
In difetto di tali informazioni, tale notifica dovrà essere inviata all’indirizzo indicato in sede di richiesta del codice fiscale o di variazione dei dati.
Tutte le comunicazioni, nonché le successive variazioni avranno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della loro ricezione.
Le regole sono valide anche per la notifica delle cartelle di pagamento.

Lotta all’evasione
Ancora un attacco alla lotta all’evasione internazionale, in quanto il decreto in commento prende di mira, particolarmente, le operazioni c.d. carosello e cartiere e (anche in aderenza alle nuove norme Ue sulla fatturazione elettronica), rende obbligatoria per i soggetti passivi Iva la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici dei Paesi black list (individuati dai decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001).
Tutte le modalità di comunicazione alle Entrate saranno stabilite da un decreto Mef entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in commento.
Nel decreto si prevedono, inoltre, misure finalizzate al contrasto della fruizione illegittima di crediti d’imposta.
Nella ipotesi di illecito utilizzo di crediti agevolativi (la cui fruizione è stata autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali), l’Agenzia delle Entrate dovrà trasmettere a tali strutture i dati sui crediti utilizzati in diminuzione delle imposte, in modo da accelerare le procedure di recupero.
Tutte le somme recuperate confluiranno nella entrata del Bilancio dello Stato, rimanendo acquisite all’Erario.

Detassazione per le imprese della moda e del settore tessile
Altro settore interessato dal decreto in commento è quello delle aziende operanti nel settore tessile e della moda, in quanto viene introdotta la detassazione del reddito di impresa degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo per la realizzazione di campionari.
L’agevolazione viene riservata alle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 e 14 della tabella Ateco 2007; sarà valida anche per quegli investimenti realizzati dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010.
Il beneficio previsto verrà fruito al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti.
L’acconto per il periodo d’imposta successivo va calcolato senza tener conto dell’agevolazione.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto incentivi, stabilirà sia i criteri che le modalità attuative dell’agevolazione di cui sopra.

Deflazione del contenzioso tributario
Il contribuente, nell’ambito della conciliazione giudiziale, avrà l’obbligo della presentazione di adeguata garanzia per il pagamento delle rate delle somme dovute solo quando l’importo complessivo delle rate successive alla prima sia superiore alla somma di 50mila euro.
Procedure semplificate per la notifica delle sentenze emesse dalla Commissione tributaria.
Viene, altresì, abrogata la disposizione contenuta nelle norme sul processo tributario (Dlgs 546/1992, articolo 52, comma 2) in base alla quale gli uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria dovevano chiedere, per proporre appello principale, l’autorizzazione preventiva al responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale.
Infine, le norme in materia di pagamento del tributo in seguito a decisione della Commissione tributaria regionale sono estese alle sentenze emesse dalla Commissione tributaria centrale.
Attività edilizia libera
Il decreto in commento introduce significative novità anche in materia di edilizia, modificando l’art. 6 del DPR n. 380/2001 ed ampliando così l’elenco degli interventi che non richiedono il rilascio di un titolo abilitativo.
Per fare un esempio, i lavori di manutenzione straordinaria possono essere realizzati senza presentazione della D.I.A., purchè:
- non riguardino parti strutturali dell’edificio;
- non comportino aumento del numero delle unita’ immobiliari;
- non implichino incremento dei parametri urbanistici.
L’avvio dei lavori, tuttavia, deve essere comunicato all’amministrazione comunale, anche in via telematica, con allegazione delle autorizzazioni previste come obbligatorie dalle normative di settore, nonchè con indicazione dei dati identificativi dell’impresa incaricata di eseguire le opere.
Naturalmente, la liberalizzazione degli interventi è subordinata al rispetto delle piu’ restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivita’ edilizia.

(Altalex, 30 marzo 2010. Nota di Manuela Rinaldi)

Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idu=143290&cmd5=ac265b1bc42e01dbe234216e9f6c78ee&idnot=49799