Dubbio sciolto con la proposta di regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni unite
Il 18 marzo scorso la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6539, ha sancito la giurisdizione del giudice ordinario sui ricorsi relativi a cartelle esattoriali notificate da Equitalia relative a contributi Inps. La pronuncia si ricollega al principio generale enunciato dalla Corte stessa, nel 2008: la cartella esattoriale è un atto privo di autonomia, “costituisce uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale”, quindi deve essere “impugnata davanti al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che l’atto non contenga una puntuale indicazione della fonte di credito fatta valere” (sentenza delle sezioni unite, n. 3001/2008).
La vicenda
Una società a responsabilità limitata riceveva una cartella esattoriale relativa a contributi Inps connessi agli anni 2000 e 2001; conseguentemente decideva di impugnare la cartella nei confronti di Equitalia Gerit Spa, presentando ricorso sia davanti al Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, sia alla Commissione tributaria provinciale di Roma.
La ricorrente proponeva, poi, regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni unite della Corte di cassazione, per sciogliere il dubbio su quale fosse il giudice competente in ordine al processo nel quale era parte: il giudice tributario, secondo gli articoli 2, comma 1, e 19 del decreto legislativo 546/1992, oppure il giudice del lavoro, in applicazione dell’articolo 24, comma 5 del Dlgs 46/1999.
La società formulava anche due quesiti di diritto: il primo sull’applicabilità del Dlgs 546/1992 piuttosto che del decreto 46/1999, considerata l’unificazione degli istituti assistenziali e previdenziali nell’ente principale, l’Inps, quale soggetto devoluto a pagare pensioni e assistenza sanitaria; il secondo, sulla giusta interpretazione da dare alla facoltà al cittadino-contribuente di proporre opposizione, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, nei confronti di eccezioni relative all’iscrizione a ruolo (articolo 24, comma 5, Dlgs 46/1999). La ricorrente, in sintesi, chiedeva se la facoltà del ricorso al giudice del lavoro andasse interpretata come un obbligo o come una possibilità alternativa alla giurisdizione delle commissioni tributarie – articolo 2, Dlgs 546/1992 – o, ancora, come facoltà alternativa quella data dall’articolo 19 del medesimo decreto).
Inoltre, chiedeva alla Corte di dichiarare come “non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale del Dlgs. 46/1999, articolo 24, per violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione, in considerazione della diversità dei termini di impugnativa e del giudice dell’impugnativa medesima, nonostante l’avvenuta unificazione del servizio sanitario nazionale e dell’Inps.
La sentenza
La Corte sancisce la giurisdizione del giudice ordinario, considerati sia la natura del rapporto previdenziale (la cartella esattoriale notificata da Equitalia Gerit Spa si riferisce a ruoli emessi dall’Inps per contributi previdenziali obbligatori) sia il disposto normativo del Dlgs 46/1999 che, all’articolo 24, prevede espressamente la possibilità, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, di proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo davanti al giudice del lavoro (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 7399/2007).
La Corte risponde implicitamente al primo quesito e chiarisce la validità dell’applicazione dell’articolo 24, non essendo qui in discussione anche i contributi dovuti al servizio sanitario nazionale, rientranti invece nella giurisdizione tributaria (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 2871/2009). In merito al secondo quesito, la Corte sottolinea come alla locuzione impiegata dal legislatore (“può”) per riferirsi al potere di impugnativa, corrisponda sempre (in termini di “deve”) un onere di impugnare, evidenziando la non rilevanza della questione posta dalla società ricorrente.
In merito alla questione di legittimità costituzionale lamentata dalla società ricorrente, la Corte considera insussistente sia la violazione dell’articolo 25 della Costituzione, perché la scelta è strettamente legata alla natura (in questo caso previdenziale e non tributaria) dell’obbligazione dedotta in giudizio, sia il contrasto con l’articolo 3, per evidente mancanza di tertium comparationis (in quanto la normativa vigente in materia non consente la possibilità di scegliere un giudice diverso da quello “naturale”).
Le conclusioni
Il regolamento preventivo di giurisdizione è uno strumento che consente di risolvere in breve tempo le questioni di giurisdizione: le parti, per sciogliere il dubbio su quale sia il giudice munito di giurisdizione in ordine al processo, possono rivolgersi direttamente alle Sezioni unite della Cassazione affinché decidano sulla questione.L’utilizzo di un simile strumento ha permesso di far risaltare, nel caso esaminato, la natura strumentale della cartella esattoriale: la natura sostanziale rimane esclusivamente in capo all’oggetto della richiesta cui la cartella si riferisce, ossia i contributi previdenziali. Naturale conseguenza di tale considerazione sul rapporto sottostante, è la decisione sulla competenza del giudice: in tale contesto il giudice del lavoro (giudice ordinario).
Flavia Gentili