L’assicurazione deve risarcire il danno per l’incendio di un veicolo in sosta

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La copertura assicurativa obbligatoria, riguarda anche i danni provocati a terzi, derivati dall’incendio di un’auto in sosta sulla via pubblica, perché anche la sosta costituisce circolazione.
Per la giurisprudenza di merito e di legittimità meno recente, la sosta di un veicolo sulla pubblica via non poteva considerarsi evento relativo alla circolazione stradale e quindi i danni provocati dall’incendio di un veicolo in sosta, non potevano farsi rientrare nella previsione dell’articolo 2054 del Codice civile, con la conseguente inapplicabilità della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile auto. (Cass. civ. Sez. III, 09-06-1997, n. 5146; Cass. civ. Sez. III, 06-05-1998, n. 4575).
Secondo un indirizzo più recente, confermato dalla sentenza 3108/2010, agli effetti dell’articolo 2054 del Codice civile e della legge sull’assicurazione obbligatoria, n. 990/1969, anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce circolazione, con la conseguenza che per i danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo (non determinato da fatto doloso del terzo) risponde l’assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l’inizio della sosta e l’insorgere dell’incendio (Cass. Civ. 06/02/2004 n. 2302; Cass. civ. Sez. III, 05-08-2004, n. 14998).
La recente decisione prende in esame precedenti pronunce di un indirizzo per così dire intermedio (ritenuto non condivisibile e superato) secondo cui, per il risarcimento delle conseguenze dannose, occorre considerare e distinguere se l’incendio può considerarsi evento collegato alla circolazione stradale, o meno.
Nel senso che per la copertura assicurativa sarebbe necessario “un particolare e specifico nesso eziologico con un determinato avvenimento attinente alla circolazione” (Cass., 20 novembre 2003, n. 17626) che lo colleghi ad una collisione (così Cass., n. 4575/98) o al “normale utilizzo funzionale del veicolo assicurato” (così Cass., n. 5146/97).
Costante nel tempo è rimasto invece il principio giurisprudenziale (confermato dalla decisione in commento) che se l’incendio sia stato appiccato dolosamente, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere ricollegate alla circolazione stradale, con la conseguenza che in tal caso l’assicuratore per la responsabilità civile del veicolo, dal quale si è propagato l’incendio non può essere chiamato a risponderne.
Per la decisione in commento, l’incendio di un veicolo in sosta (e la conseguente situazione dannosa) deve considerarsi evento legato alla circolazione stradale anche quando dovessero intervenire fattori esterni non immediatamente ricollegabili alla sua circolazione ed alla sua utilizzazione come veicolo.
Questo perché come la più recente (condivisa) giurisprudenza ha affermato la sosta su area pubblica o ad essa equiparata è essa stessa circolazione, in quanto anche in occasione di fermate o soste “sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone”.
Alla luce di quest’ultima decisione e delle altre più recenti pronunce dei giudici di legittimità i seguenti dati possono considerarsi definitivamente acquisiti:
la sosta è essa stessa circolazione perché “comprende in sé il complesso delle situazioni dinamiche e statiche in cui è posto il veicolo sulla pubblica via”;
deve considerarsi sempre relativo alla circolazione l’incendio propagatosi dal veicolo in sosta, a meno che esso non sia stato appiccato dall’azione dolosa di terzi;
al danneggiato deve essere riconosciuta azione diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo.
(Altalex, 1° aprile 2010. Nota di Giuseppe Mommo)
Fonte: http://webmaildominiold.aruba.it/cgi-bin/webmail.cgi?cmd=item-1959&require_lock=true&java_email=true&fld=Inbox&encode_text=fld&utoken=info!40negozioterminus.it!40localhost!3A143_!7E2-04ca659bffd36ea206e700_0