Rimborsi Iva stati Ue: nuove regole

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Nuove regole per la richiesta di rimborso dell’IVA assolta in uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea da soggetti stabiliti in un altro Stato membro.
Il nuovo sistema che garantisce meno burocrazia e maggiore liquidità per gli operatori economici prende il via dalla direttiva 2008/9/CE, recepita nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 18 del 2010.
A seguito di tali nuove norme, i cittadini europei che richiedono il rimborso non devono più recarsi presso le Amministrazioni finanziarie straniere, ma possono interfacciarsi direttamente con quelle nazionali. I cittadini italiani possono così dialogare direttamente con l’Agenzia delle Entrate.
Gli operatori economici nazionali devono infatti presentare la domanda di rimborso esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Sarà poi cura dell’Agenzia, nei successivi 15 giorni e una volta svolti i controlli previsti, inoltrare la richiesta di rimborso allo Stato membro competente.
Gli operatori economici comunitari non devono più presentare l’istanza di rimborso per le operazioni effettuate in Italia al Centro operativo di Pescara, ma alla propria Amministrazione finanziaria che provvederà ad inoltrare la richiesta all’Agenzia delle Entrate. Gli operatori economici residenti in Svizzera, Norvegia e Israele (con i quali l’Italia ha stipulato accordi specifici), devono invece continuare a presentare le richieste di rimborso in formato cartaceo (modello Iva 79) al Centro operativo di Pescara.
Inoltre, per tutti gli operatori economici, la direttiva fissa al 30 settembre dell’anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso, la data di scadenza per la presentazione delle domande.