Ruling internazionale. Il quadro degli accordi tra Fisco e imprese

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Pubblicato il primo bollettino sulle funzioni e i dati della particolare procedura a carattere negoziale
Il punto dell’Agenzia sulla procedura di interpello a servizio delle imprese, riguardante il regime dei prezzi di trasferimento, interessi, dividendi e royalties, in un bollettino che ne illustra le caratteristiche e il funzionamento, con i dettagli delle istanze presentate fra il 2004 e il 2009.
Riguardo la tipologia di contribuenti che hanno fatto ricorso all’istituto, si tratta di imprese con attività internazionale che effettuano prevalentemente cessioni di beni e prestazioni di servizi con consociate estere.
Dal bollettino emerge che la maggior parte (il 52%) dei contribuenti fruitori della procedura dichiara ricavi superiori ai 100 milioni di euro e che, tra questi, il 71% detiene ricavi superiori a 300 milioni di euro.
Istituita per prevenire possibili conflitti tra amministrazione fiscale e contribuente e attenuare il rischio di doppie imposizioni, la peculiare procedura di interpello è stata introdotta nell’ordinamento italiano nel 2003 (Dl 296/2003).

Tabelle e dati
Alcuni dati riepilogativi, per gli anni 2004-2009, evidenziati nel bollettino: 52 le istanze di ruling presentate, 19 gli accordi conclusi, 17 le procedure in corso, 7 le istanze rigettate e 9 quelle cessate per rinuncia delle parti (tabella 1).
Riguardo i tempi, si può rilevare che con una media di 20 mesi si chiude l’accordo; inoltre, circa il 74% delle procedure ha avuto una conclusione entro 24 mesi, mentre solo il 5 % si è protratto oltre i 36 mesi (tabella 2).
Per quanto riguarda i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, si rileva che nel 79% dei casi sono stati adottati metodi reddituali, nel restante 21%, invece, si è ricorso ai sistemi tradizionali (tabella 3).
Sono, poi, evidenziate le tipologie di contribuenti per volume di ricavi e settore merceologico; quest’ultimo distinto in attività rientranti nel codice Ateco 2002 e macro-categorie (tabelle 4, 5 e 6).
Infine, il bollettino indica la natura dei rapporti tra le imprese (ad esempio 9 sono gli accordi fra controllante non residente e controllata italiana) e la tipologia di transazioni (tabelle 7 e 8).

Casi di applicazione dell’istituto
Il ruling internazionale, come accennato, è indirizzato alle imprese con attività internazionale che intendono definire in via preventiva possibili conflitti con l’amministrazione finanziaria. Finalizzato alla sottoscrizione di un accordo fra contribuente e Fisco, lo strumento è fruibile nelle seguenti ipotesi:
per la quantificazione del valore normale ai fini del transfer pricing (articolo 110, comma 7, del Tuir)
per l’applicazione ai singoli casi concreti di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi o royalties a (o da) soggetti non residenti
per l’applicazione di analoghe prescrizioni sull’erogazione o la percezione di altri componenti reddituali a (o da) soggetti non residenti
per l’applicazione ai singoli casi concreti di norme riguardanti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente.

Istruttoria ed esiti della procedura
Il contribuente avvia la procedura mediante la presentazione di un’istanza su carta libera all’Ufficio Ruling Internazionale – Direzione centrale Accertamento. Le sedi competenti a ricevere le istanze dalle imprese sono quelle di Roma e Milano. La domanda deve riportare, pena l’inammissibilità, una serie di dati soggettivi e oggettivi (provvedimento direttoriale del 23 luglio 2004). L’ufficio entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, verificata la completezza della stessa, formula un invito a comparire, instaurando così la fase del contraddittorio. La procedura si conclude, entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza, con un accordo che vincola le parti per l’anno in cui è stato sottoscritto e per i due successivi, inibendo all’Amministrazione finanziaria l’esercizio del potere di accertamento sulle questioni oggetto dell’intesa. Durante il triennio, inoltre, l’ufficio Ruling procede alla verifica del rispetto dei termini dell’accordo firmato, nonché all’accertamento di un eventuale mutamento delle condizioni costituenti il presupposto delle clausole contrattuali. Tale attività viene svolta dall’Agenzia mediante uno o più accessi concordati presso le sedi dell’impresa.
Al termine del triennio di validità, e almeno novanta giorni prima della scadenza, il contribuente può presentare istanza di rinnovo.

Advance Pricing Agreement
Si rileva, infine, che tramite l’attivazione del ruling internazionale, con riferimento al solo regime dei prezzi di trasferimento, sono stati introdotti nell’ordinamento italiano gli Apa (Advance pricing agreement), uno strumento di politica fiscale largamente in uso nei paesi Ocse, a carattere unilaterale, bilaterale e multilaterale. Si tratta di un accordo con l’amministrazione fiscale del Paese di residenza del contribuente, che consente di individuare il metodo di calcolo del prezzo di libera concorrenza riguardo le operazioni oggetto dell’intesa. Il ruling internazionale è assimilabile a un Apa unilaterale in quanto vincola esclusivamente il contribuente e il Fisco italiano.
Patrizia De Juliis

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