La norma che disciplina le modalità di calcolo dell’imponibile prescinde dal principio contabile adottato
Gli operatori del settore finanziario e creditizio, seppur non obbligati a redigere i propri bilanci sulla base degli schemi e delle istruzioni impartiti dalla Banca d’Italia in seguito all’ingresso degli Ias nei sistemi di contabilità (provvedimenti del 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006), per determinare la base imponibile Irap devono seguire le stesse regole dei soggetti tenuti ad applicare i principi contabili internazionali. Per un calcolo corretto, gli stessi operatori, devono riclassificare il bilancio in base a quanto previsto nel decreto Irap (articolo 6, Dlgs 446/1997).
Questa la risposta dell’Agenzia delle Entrate alla Crias (Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane), fornita con la risoluzione n. 33/E del 26 aprile.
L’articolo ad hoc
La Crias, creata semplicemente per favorire lo sviluppo delle attività artigiane della regione Sicilia, non percepisce alcun compenso per l’attività svolta e non accumula risparmio, di conseguenza predispone il proprio bilancio di esercizio secondo i criteri stabiliti da Bankitalia nel 2002 (a ragione, non adotta le regole Ias) e ritiene aderente al suo caso l’articolo 5 del Dlgs 446/1997, che disciplina la “determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali”.
A parere dell’Agenzia, però, è pur sempre una banca e, per gli istituti di credito e le società finanziarie, le modalità di calcolo della base imponibile Irap sono descritte nell’articolo 6 dello stesso decreto. Tale norma, a ben vedere, disciplina esclusivamente la procedura che le banche devono seguire per determinare il valore della produzione, senza fare alcun accenno ai principi contabili adottati e ai provvedimenti utilizzati per la redazione dei bilanci d’esercizio.
Pertanto, la Crias, per il semplice fatto di esercitare un’attività riconducibile a quella svolta dalle finanziarie e di rientrare, quindi, tra i soggetti individuati dall’articolo 1 del Dlgs 87/1992 (concernente, tra l’altro, le modalità dei conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari), dovrà calcolare l’imponibile Irap riclassificando il bilancio in base a quanto disposto nell’articolo 6 del decreto Irap.
Come?
“Sommando le voci del conto economico corrispondenti, in senso sostanziale, al:
a) margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento”.
Fatto questo, dovrà apportare le opportune variazioni stabilite nello stesso decreto.
Paola Pullella Lucano
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/diversa-estrazione-del-bilancio-stesso-metodo-di-calcolo-dellirap