Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale diventano obbligatori per legge per prodotti tessili, della calzatura e della pelletteria sia l’etichettatura obbligatoria che la tracciabilità (legge 8 aprile 2010, n. 55). L’impiego dell’indicazione «Made in Italy» sarà permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le intere fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e, in particolare, se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è possibile verificarne la tracciabilità. Per ciascun prodotto che non abbia tali requisiti per l’impiego dell’indicazione «Made in Italy», resta salvo l’obbligo di etichettatura con l’indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.
Nell’etichetta dei prodotti finiti e intermedi, l’impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione rispetto alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all’Organizzazione internazionale del lavoro, lungo tutta la catena di fornitura, cioè sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull’esclusione dell’… e, sul r ispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.