Aggiornate le disposizioni per i dipendenti in trasferta nell’Unione europea. A stabilirlo un nuovo regolamento comunitario
Garantire una semplificazione normativa che, attraverso la telematica, razionalizzi le regole e le procedure dei sistemi previdenziali dell’Unione europea. È, in estrema sintesi, il principio guida del Regolamento Ue n. 883/2004 e in quello di attuazione, il 987/2009, che dal 1° maggio entreranno ufficialmente in vigore. L’obiettivo è accelerare i processi decisionali, aumentare il livello di automatizzazione nell’applicazione della normativa comunitaria in materia previdenziale, abbattere i tempi per calcolare e liquidare le somme da pagare. La nuova normativa comunitaria non ha modificato le regole fondamentali contenute nella precedente che va a sostituire (il regolamento 1408/71/Ce) ma le ha adeguate al mutato contesto di riferimento.
La strategia zero carta
La dematerializzazione dei documenti amministrativi è una delle novità di rilievo contenuta nella normativa comunitaria. Un apposito sistema, denominato EESSI (Electronic exchange of social security information), consentirà lo scambio via web di informazioni in materia previdenziale tra gli Stati membri, le istituzioni e gli organismi di collegamento attraverso i SEDs (standard electronic documents). I SEDs, inseriti nella procedure informatiche per lo scambio elettronico dei dati, sostituiranno gli attuali formulari cartacei e permetteranno anche di elaborare le singole informazioni richieste dalle Amministrazioni comunitarie. Dopo un periodo di utilizzo provvisorio anche i SEDs saranno sostituiti da documenti ancora più sofisticati, i paper SEDs.
Sperimentazione e periodo transitorio
La rete EESSI è operativa in sei Paesi (Austria, Finlandia, Bulgaria, Italia Paesi Bassi e Germania) dal 1° maggio in via sperimentale e per un periodo transitorio di 24 mesi. In questa fase ogni singolo Stato potrà utilizzare le procedure automatizzate nazionali compilando e trasmettendo gli attuali formulari automatizzati o cartacei. I singoli documenti informatici, tramite la rete EESSI, saranno trasmessi via web utilizzando il sistema WEBIC (Web interface for Clerks) che permette di identificare l’esatta destinazione della documentazione all’istituzione di riferimento. Per i Paesi aderenti al See (Spazio economico europeo) e per la Svizzera dovranno sempre essere utilizzati gli attuali formulari.
Il ruolo degli access point
Inviare e ricevere per via elettronica i dati necessari attraverso la rete comune degli Stati membri. Sono le due funzioni attribuite agli access point, i punti informatici costituiti nell’ambito del progetto EESSI per la trasmissione dei SEDs e dei paper SEDs. L’Italia ne ha quattro localizzati presso il ministero del Lavoro, l’Inail, l’Inpdap e l’Inps. Le strutture, designate dall’autorità competente di uno Stato membro per uno o più settori di sicurezza sociale, sono state istituite in Italia con decreto del 29 gennaio 2009 del ministero del Lavoro, Salute e politiche sociali.
Lavoratori distaccati e nuove disposizioni
Una nota della direzione generale per le politiche previdenziali del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, diramata di recente, ricorda che, in base alle nuove disposizioni (articolo 12 del regolamento 883/2004), è stata estesa la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi. Il formulario E 101, prosegue la nota, sarà sostituito dal formulario A1, che potrà avere la durata di ventiquattro mesi mentre il formulario E 102 sarà abolito. Nessuna variazione è invece prevista per quanto concerne la competenza, che rimane attribuita alle direzioni regionali dell’Inps, secondo l’articolazione territoriale individuata in base allo Stato membro in cui il lavoratore viene inviato. Nella nota sono anche indicati esempi di situazioni che possono verificarsi dall’entrata in vigore del regolamento 883/2004.
I Paesi esclusi dalla normativa
I nuovi regolamenti, conclude la nota del ministero, non si applicano a Islanda, Liechtenstein, Norvegia che hanno aderito all’accordo sullo Spazio economico europeo (accordo See), alla Svizzera, a cui la normativa comunitaria di sicurezza sociale è stata estesa, dal 1° giugno 2002. A stabilirlo è l’accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell’Unione europea. In questi casi continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei regolamenti (CE) nn. 1408/71 e 574/72 e ad essere utilizzati i formulari E 101 ed E 102. I regolamenti 1408/71 e 574/72 si applicano anche ai cittadini degli Stati terzi secondo le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 859 del 2003.
Un processo iniziato nel 1971
Risale al 1971 il primo regolamento (1408/71/Ce) con cui sono state giuridicamente riconosciute, al di là dei concetti di residenza e occupazione, precise garanzie di parità di trattamento e prestazione previdenziale a tutti lavoratori, cittadini degli Stati membri della Cee. L’avvento dell’Unione europea e le trasformazioni politiche, sociali e legislative intervenute negli ultimi quaranta anni all’interno degli Stati membri hanno indotto le istituzioni comunitarie ad aggiornare l’impianto normativo originario.
Il contesto di riferimento
Adeguamento, efficienza e efficacia. Sono le tre caratteristiche di rilievo del regolamento 883/04. Prestazioni previdenziali (pensionistiche, mortis causa, di invalidità e disoccupazione, familiari) sono i settori a cui si applicano le nuove e più aggiornate disposizioni. Tra le novità l’estensione delle garanzie ai prepensionamenti che permette ai beneficiari di poter contare sull’erogazione delle prestazioni in un altro Stato membro e usufruire delle cure sanitarie e di quelle familiari. Ad essere tutelati non sono soltanto i lavoratori subordinati e autonomi, i dipendenti pubblici, gli studenti e i pensionati ma anche i familiari, i superstiti e gli invalidi.
Gianluca Di Muro
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/dal-mondo/articolo/lavoratori-distacco-dal-1-maggio-nella-ue-la-garanzia-e-il-web