Recupero costi “incompetenti”. Il tempo parte alla fine della lite

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Istanza di rimborso presentabile entro due anni dalla data in cui la pretesa dell’Agenzia è diventata definitiva
I termini per “recuperare” i costi ricondotti, in seguito a un accertamento, al corretto periodo di competenza decorrono dalla data in cui la pretesa dell’Amministrazione è diventata – per passaggio in giudicato della sentenza o a qualunque altro titolo – definitiva. E’ l’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella circolare n. 23/E del 4 maggio.
Il documento di prassi dà, così, soluzione a una problematica che aveva finito per generare non poche controversie: l’Amministrazione disconosce la competenza di un costo in un determinato esercizio e, nel frattempo, il contribuente decade dalla possibilità di recuperare la maggior imposta versata nel periodo, precedente o successivo, in cui l’onere andava effettivamente imputato.
Lo “scontro” era, in pratica, fra due assunti.
Il primo per cui la stessa Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto il diritto del contribuente a operare la deduzione nell’esercizio di competenza.
Il secondo, in base al quale tale diritto va esercitato presentando una dichiarazione dei redditi correttiva, oppure un’istanza di rimborso della maggior imposta versata (ricorrendo, in seguito, eventualmente, contro il silenzio rifiuto dell’Amministrazione).
Tutte “azioni” da esercitare, comunque, entro termini ben precisi (quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo per l’integrativa, 48 mesi dalla data di pagamento per l’istanza di rimborso).
La soluzione
Già la giurisprudenza di legittimità era intervenuta sul tema affermando, da ultimo, con la sentenza n. 16023 dell’8 luglio 2009, che “…sulla base del divieto di doppia imposizione e della consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia, la società potrà, dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, presentare istanza di rimborso per recuperare la maggiore imposta indebitamente corrisposta e non potuta recuperare per non avere eseguito la corretta procedura di rimborso”.
In poche parole, il diritto al rimborso della maggiore imposta versata, con riguardo a un periodo antecedente o successivo a quello oggetto di accertamento, è esercitatile soltanto dal giorno in cui lo stesso può essere fatto valere: data in cui la sentenza che ha affermato la legittimità del recupero è passata in giudicato, ovvero data in cui la pretesa dell’Amministrazione è divenuta definitiva, anche ad altro titolo.
Entro due anni da tali “momenti”, il contribuente potrà, quindi, presentare istanza di rimborso (ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del Dlgs 546/1992), impugnando, nel termine di prescrizione ordinaria decennale, l’eventuale silenzio rifiuto dell’Amministrazione.
Per finire, due precisazioni:
in nessun caso potranno essere accolte istanze di rimborso – a qualunque titolo – prima che il recupero del costo sia diventato definitivo
il diritto al rimborso dell’imposta indebitamente versata non determina alcuna rideterminazione delle sanzioni originariamente irrogate, né degli interessi dovuti.
r.fo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/recupero-costi-incompetenti-il-tempo-parte-alla-fine-della-lite