Il debito dell’imprenditore reale si estingue anche se il pagamento lo fa un terzo

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Il pagamento dei contributi da parte del “datore di lavoro apparente” estingue il debito dell’INPS anche nei confronti dell’imprenditore effettivo.
A stabilirlo è una recente sentenza della Suprema Corte, la n. 8451/2010, secondo cui l’obbligazione può essere adempiuta (con effetti liberatori nei confronti dell’istituto) anche da un soggetto terzo che ha la possibilità di rivalsa verso il debitore.
I giudici di legittimità hanno chiarito che “il versamento dei contributi da parte di un intermediario va ad estinguere sempre il debito del datore di lavoro reale” totalmente o parzialmente, a seconda sia dell’ammontare che del regime contributivo del lavoro effettivo
In tale sentenza è stato, quindi, deciso che il prestatore di lavoro ha diritto di pretendere il pagamento dei contributi previdenziali anche da parte del datore di lavoro c.d. apparente (intermediario) e che un simile pagamento estingue il debito contributivo del datore di lavoro effettivo.
Tali contributi diventano, altresì, irripetibili, non potendosi consentire (nell’ottica di assicurare al lavoratore una maggiore protezione) che sia annullata la posizione contributiva costituita, a suo favore, da parte del datore di lavoro apparente.
Sempre la Suprema Corte di Cassazione nell’anno 2004, aveva confermato un orientamento giurisprudenziale in materia, stabilendo che il trasferimento del lavoratore da un’azienda ad un’altra, in attuazione di accordi sindacali intervenuti tra le due aziende, determina il diritto del prestatore di lavoro a pretendere la retribuzione per l’attività lavorativa prestata dal datore di lavoro effettivo o anche da quello apparente.
Precedenti giurisprudenziali
La Corte di Cassazione con Sentenza 16 Febbraio 2009, n. 3707 ha stabilito che le retribuzioni ed i contributi pagati dal datore di lavoro fittizio non sono ripetibili, poiché l’eventuale errore dell’identità del datore di lavoro da parte di chi è corresponsabile della violazione delle norme di legge non è accettabile.
La Corte di Cassazione con Sentenza 26 Maggio 2008, n. 13548 ha stabilito che il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro “apparente”, nel caso di intermediazione di manodopera vietata, ha validità totale o parziale, a seconda dell’entità dei contributi pagati e del regime contributivo del rapporto di lavoro apparente ed effettivo.
In tema di intermediazione vietata di manodopera, i pagamenti dei contributi da parte del datore di lavoro apparente hanno effetto estintivo del debito contributivo del datore di lavoro effettivo, totale o parziale, a secondo della loro entità e del regime contributivo del rapporto di lavoro effettivo e di quello apparente.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 15 gennaio 2008, n. 657).
(Altalex, 6 maggio 2010. Nota di Manuela Rinaldi)
Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idu=143290&cmd5=ac265b1bc42e01dbe234216e9f6c78ee&idnot=50105