È stato pubblicato nella GU n. 104 del 6 maggio 2010 il decreto che definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilità del “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”, istituito dall’art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare:
* le misure di agevolazione alle assunzioni a favore del datore di lavoro;
* il rimborso degli eventuali oneri sostenuti dall’impresa per la rimozione di barriere architettoniche, per la trasformazione del posto di lavoro o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro;
* gli oneri derivanti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilità civile per i disabili che effettuano tirocini di orientamento o di addestramento presso i datori di lavoro.
Il riparto del Fondo è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero del lavoro, proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato.
Le regioni e le province autonome assegnano, per ciascuna richiesta di contributo, un punteggio calcolato moltiplicando il costo salariale annuo sostenuto dal datore di lavoro per il lavoratore disabile assunto per:
* punti 0,60 (assunzioni a tempo indeterminato, effettuate ai sensi dell’art. 12-bis, comma 5, lettera b);
* punti 0.60 (assunzioni a tempo indeterminato, effettuate ai sensi dell’art. 13, comma 1 lettera a), tramite le convenzioni di cui all’art. 11 della legge n. 68/1999);
* punti 0,25 (assunzioni a tempo indeterminato, effettuate ai sensi dell’art. 13, comma 1 lettera b), tramite le convenzioni di cui all’art. 11 della legge n. 68/1999);
* punti 0,60 (assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con handicap intellettivo e psichico, effettuate ai sensi degli articoli 12-bis, comma 5, lettera b) e 13 tramite le convenzioni di cui all’art. 11 della legge n. 68/1999).
Le regioni e le province autonome comunicano entro il 28 febbraio di ogni anno al Ministero del lavoro il punteggio assegnato per ciascuna richiesta, indicando altresì nella comunicazione: – ragione sociale; – partita IVA o codice fiscale del datore di lavoro privato; – codice fiscale del disabile assunto; – percentuale di riduzione della capacità lavorativa dello stesso disabile o minorazione ascritta alle categorie; – presenza di handicap intellettivo e psichico (indipendentemente dalla percentuale di invalidità); – data di assunzione; tipologia di convenzione; ammontare del costo salariale annuo del disabile assunto.
Il Ministero del lavoro, sulla base degli importi calcolati determina l’importo complessivo delle risorse finanziarie del Fondo, da trasferire annualmente con il provvedimento di riparto ad ogni singola regione e provincia autonoma.
Le regioni e le province autonome, per ciascuna richiesta di contributo ritenuta ammissibile, assegnano:
* punti 5.000 per interventi non superiori a 10.000 euro;
* punti 10.000 per interventi superiori a 10.000 euro.
La somma dei punteggi comunicati al Ministero del lavoro è rapportata alle risorse del Fondo stanziate annualmente; il valore economico di ciascun punto così determinato, moltiplicato per il punteggio complessivo comunicato da ciascuna regione e provincia autonoma, determina l’importo finanziario spettante a ciascuna regione e provincia autonoma.
Il Ministero del lavoro determina l’importo complessivo delle risorse finanziarie del Fondo, da trasferire annualmente con il provvedimento di riparto ad ogni singola regione e provincia autonoma.
II riparto del Fondo – limitatamente alle richieste di contributo relative alle assunzioni del 2008 a valere sull’esercizio finanziario 2009 e quelle relative alle assunzioni del 2009 a valere sull’esercizio finanziario 2010 -, è effettuato entro il 30 giugno 2010.
I contributi possono essere concessi:
a) con diritto di prelazione, per le assunzioni a tempo indeterminato;
b) in base all’entità della riduzione della capacità lavorativa, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tramite le convenzioni di cui all’art. 11 della legge n. 68/1999;
c) per le finalità di cui all’art. 13, comma 1, lettera d) della medesima legge n. 68/1999.
Circa i requisiti e le modalità di erogazione:
* le regioni e le province autonome determinano l’entità del contributo concesso per ciascuna richiesta e lo erogano nell’ambito di tre annualità;
* l’erogazione di ciascuna annualità è subordinata alla verifica della permanenza del rapporto di lavoro instaurato con il soggetto disabile:
* in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (per cause non imputabili al lavoratore disabile), il contributo dovrà essere ridotto in proporzione alla durata del rapporto lavoro, così come in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Infine, le risorse finanziarie sono trasferite dal Ministero del lavoro direttamente alle regioni e province autonome per le finalità di cui all’art. 13 della legge n. 68/1999, con obbligo di contabilità separata.
Fonte: Ministero del lavoro e Politiche sociali
Redazione internet – Ivana Madonna ( i.madonna@governo.it)
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ripartizione_fondo_disabili/index.html