Corte dei conti. Relazione sulle concernente entrate extratributarie derivanti dalla repressione degli illeciti

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La sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha approvato la relazione concernente l’indagine sulla gestione “Accertamento e riscossione delle entrate extratributarie derivanti dal controllo e dalla repressione delle irregolarità e degli illeciti:multe ammende,sanzioni”.
Questo settore delle entrate extra tributarie, seppur di importo percentuale complessivo modesto rispetto alle tributarie, – ma per nulla trascurabile in valore assoluto e per alcuni capitoli del bilancio statale – presenta una notevole eterogeneità derivante da un numero elevato di occasioni normative di alimentazione e si caratterizza per la scarsa prevedibilità e per la difficoltà nell’individuazione dei centri di responsabilità della gestione.
Dalle indicazioni scaturite anche dal monitoraggio continuo svolto da questa Corte sull’andamento delle entrate generali e in approfondimento di precedenti indagini si è avuta conferma, in primo luogo, di una conoscenza non sufficientemente approfondita del fenomeno , con una certa sottovalutazione di tale tipologia di entrate, anche per quanto riguarda le attività da svolgersi per contrastare e reprimere le violazioni di legge in materia non tributaria.
Le particolarità di tali entrate rilevano anche sotto il profilo dell’azione amministrativa connessa all’attività di accertamento, con riferimento alla efficacia ed efficienza dell’attività di repressione degli illeciti che è risultata, sulla base delle indicazioni – invero non sempre pienamente soddisfacenti – fornite dalle Amministrazioni interpellate, assai variegata sia in ordine alle tipologie utilizzate , sia in ordine alle quantità di violazioni rilevate e alla concreta utilizzazione degli strumenti per il contrasto delle infrazioni sanzionate dai provvedimenti legislativi.
Al di là delle criticità gestionali, denunciate anche dalle stesse amministrazioni , che comportano sicuramente lentezze e carenze nell’attività gestoria, alle quali va data la giusta attenzione, il dato più importante, eclatante e preoccupante che emerge è l’irrisoria percentuale di riscossione di dette entrate, che evidenzia impietosamente una capacità di riscossione largamente insufficiente, anche a fronte di un imponente apparato organizzativo- logistico.
La bassa capacità di realizzazione riguarda soprattutto – ma non in maniera esclusiva – le entrate derivanti da riscossione coattiva, con conseguenti rilevanti rinunce all’ acquisizione di entrate previste nel bilancio statale, e gli accertamenti tramite ruoli, la cui resa in termini di gettito risulta di importo molto inferiore rispetto al carico affidato.
Dall’analisi condotta nella presente indagine, ed anche in precedenti svolte da questa Corte sulla struttura e sulle classificazioni del Bilancio statale, è risultata confermata anche una serie di inadeguatezze, che ne rendono assai problematico l’utilizzo quale fonte di dati utili ai fini del monitoraggio e della valutazione delle gestioni d’entrata, con riguardo specifico alle entrate esaminate.
Sul punto, la necessità di intervenire sull’articolazione del bilancio, per migliorarne l’utilizzabilità rivolta a consentire le analisi nelle diverse fasi del controllo, si è rivelata da confermarsi anche per questa tipologia di entrate, considerate, nella attuale nuova formulazione del bilancio dello Stato, come “ricorrenti”.
In particolare, è risultata la necessità di intervenire per assicurare l’allineamento tra i codici-tributo utilizzati ed i capitoli di bilancio, in maniera univoca, anche allo scopo di evitare incongruenze in ordine alla ricognizione delle somme e la conservazione o meno nei residui, con ripercussioni nell’attendibilità dei dati del Rendiconto generale dello Stato.
In un caso, relativo al cap. 2325, si è rilevato che le entrate ivi contabilizzate prevedono una commistione tra sanzioni di natura extratributaria e sanzioni collegate al versamento dell’I.V.A.
E risultata anche la necessità, peraltro individuata di recente anche dal legislatore, che talune tipologie di entrate tuttora connesse a determinate tipologie di spesa (quali, le entrate e le spese in materia di giustizia), vengano regolamentate in maniera diversificata anche dal punto di vista della gestione delle fasi di accertamento, riscossione ed utilizzo delle somme; mentre analoghe iniziative di uniformazione e direttiva potrebbero individuarsi nell’ambito dell’attività di coordinamento e vigilanza dell’Amministrazione finanziaria nelle sue articolazioni centrali od operative.
Da parte delle singole amministrazioni interessate alla gestione e, in particolare, all’accertamento delle entrate in questione occorrerà, nei casi di riscontrate carenze informative ed operative, unitamente ad un maggior grado di consapevolezza delle proprie attribuzioni in materia, attuare in maniera più efficace e costante una azione di monitoraggio nei confronti delle proprie articolazioni periferiche ed anche di raccordo con l’ amministrazione finanziaria al fine di migliorare la qualità della gestione ed i risultati realizzati, risultati che naturalmente vengono influenzati anche dalla efficacia ed efficienza dell’attività di contrasto di volta in volta posta in essere in relazione alle diverse tipologie di illeciti sanzionati amministrativamente.
Tali situazioni contribuiscono negativamente alla provvista di entrate per l’Erario mentre potrebbero essere, al contrario, ulteriore fonte di copertura della spesa di erogazione o fiscale , ovvero per il finanziamento – qualora questa sia la scelta operata dal legislatore, cui compete la relativa decisione – proprio di quei settori della pubblica amministrazione (giustizia, sicurezza, sicurezza sociale, previdenza) che si trovano ad operare per l’acquisizione di tali fonti di entrata.

Fonte: www.cortedeiconti.it