Sì al regime di favore se il cessionario stipula il contratto con il destinatario Ue su mandato del cedente
Un’operazione di triangolazione può godere del regime di non imponibilità anche nel caso in cui sia direttamente il cessionario a concludere il contratto con la terza società residente nell’Ue, a patto che la stipula avvenga su mandato e in nome del cedente italiano.
In tale ipotesi, infatti, il cessionario non acquisisce la disponibilità del bene e agisce esclusivamente come intermediario.
A chiarirlo è la risoluzione n. 35/E del 13 maggio con cui l’Agenzia, a parziale rettifica di precedenti documenti di prassi (risoluzioni 115/2001 e 51/1995), precisa che per la non imponibilità Iva delle cessioni triangolari è sufficiente che i beni siano trasportati o spediti in altro Stato membro su mandato e in nome del cedente italiano.
L’interpello in esame riguarda la corretta interpretazione della norma che stabilisce la non imponibilità delle due fatturazioni qualora i beni siano trasportati o spediti “a cura o a nome del cedente” (articolo 58 Dl 331/1993).
L’istanza è volta a chiarire, in particolare, se l’operazione in base alla quale una società italiana (A) cede a un’altra residente (B) beni destinati alla successiva rivendita a una terza società (C) con sede in altro Stato Ue, può godere dello stesso trattamento fiscale di non imponibilità Iva, anche se è il cessionario (società B) a concludere il contratto con il destinatario finale (società C). Nel caso specifico, quindi, è il cessionario ad occuparsi del trasporto, incaricando il vettore di ritirare la merce dal cedente italiano e di consegnarla al destinatario residente nello Stato Ue.
L’Agenzia rileva che la norma sulle triangolazioni è finalizzata a evitare che una cessione interna fra due società nazionali sia considerata un’operazione non imponibile. Nel caso in esame, la ratio della disposizione non è disattesa in quanto la stipula del contratto fra B e C, se realizzata su mandato del cedente italiano, non comporta alcuna disponibilità materiale dei beni da parte del cessionario, il quale agisce esclusivamente come intermediario.
Patrizia De Juliis
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/triangolazione-e-non-imponibilita-incaricato-del-trasporto-irrilevante