Istituito per “multe” irrogate dall’Aams a coloro che hanno offerto giochi illegali o irregolari tramite internet
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 39/E del 18 maggio, ha istituito il codice tributo “5213” utilizzabile per il versamento degli interessi dovuti da coloro che hanno richiesto, e ottenuto, il pagamento rateale delle pene pecuniarie, irrogate dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato “per violazioni concernenti la rimozione di offerte di gioco illegali o irregolari da reti telematiche o di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Il quadro di riferimento
La legge 689/81, che ha apportato sostanziali modifiche al sistema penale, ha preso in considerazione, all’articolo 26, la possibilità da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa che applica sanzioni pecuniarie di disporre, a richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la “multa” possa essere pagata a rate (da 3 a 30).
Con la risoluzione n. 46/E del 2007, era stato istituito il codice tributo “5153” che permette il versamento delle sanzioni, previste a carico di coloro che hanno offerto giochi illegali o irregolari tramite internet o reti di telecomunicazioni, irrogate dai Monopoli di Stato (articolo 1, comma 50, legge 296/2006).
Il codice tributo 5213 – Interessi per pagamento rateale effettuato ai sensi dell’art. 26, legge 689/81, della sanzione pecuniaria di cui all’art. 1, c. 50, legge 296/06 – va utilizzato in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” nella specifica sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello F24 Accise, reperibile in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
I contribuenti che hanno ottenuto la rateizzazione della sanzione dovranno, inoltre, provvedere a indicare sul modello F24 Accise, nel campo “codice identificativo” con i primi tre caratteri il numero della rata per cui si effettua il versamento e con i successivi due caratteri il numero totale delle rate che si è scelto di pagare (esempio: “00130” nel caso si effettui il pagamento della prima di trenta rate); in caso di pagamento della sanzione in unica soluzione nel campo “codice identificativo” va indicato “00101”.
r.fo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/f24-accise-il-codice-tributo-interessi-su-sanzioni-a-rate