L’ottenimento del provvedimento dalla propria competente struttura è l’unico obbligo per i verificatori
E’ legittimo l’accertamento fiscale fondato sulle indagini bancarie anche se l’autorizzazione per procedere all’esame dei conti non è esibita al contribuente sottoposto a verifica. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 10675 del 4 maggio 2010.
Il fatto
A ricorrere in Cassazione era stato il contribuente, che contestava la legittimità dell’accertamento (Iva) sulla base, tra l’altro, della mancata esibizione, da parte dei verificatori, del provvedimento di autorizzazione all’accesso ai propri dati bancari, nonché della sua adesione al condono (articolo 9, legge 289/2002), relativamente all’Iva.
L’ordinanza della Corte
La Cassazione ha esaminato il ricorso in camera di consiglio e lo ha rigettato per “manifesta infondatezza”.
Nell’ambito delle attività istruttorie degli uffici, le verifiche svolte sui conti correnti bancari intestati al contribuente devono essere debitamente autorizzate. Ai fini dell’accesso alle informazioni riguardanti i conti correnti bancari e, in generale, i rapporti intrattenuti dal contribuente con gli intermediari finanziari, i verificatori devono essere preventivamente autorizzati mediante apposito provvedimento emesso dalle strutture competenti delle Amministrazioni di appartenenza (direzioni regionali delle Entrate o comandi regionali della Guardia di finanza).
Non è, però, necessario che il suddetto provvedimento di autorizzazione a procedere sia esibito al contribuente durante le operazioni ispettive.
La Corte ha ricordato che le risultanze delle indagini finanziarie danno origine ad una “presunzione legale”, in base alla quale tutti i rapporti bancari si presumono afferenti all’attività imprenditoriale, costituendo ricavi o compensi, salvo prova contraria a carico del contribuente.
Inoltre, confermando un precedente orientamento (sentenza n. 6874/2009) il collegio ha affermato che il provvedimento di autorizzazione alle indagini finanziarie non necessita di specifica motivazione.
I giudici hanno, infine, sottolineato come non assuma rilievo il fatto che il contribuente avesse aderito al condono ai fini Iva, in quanto il tributo, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia, non è condonabile da parte degli Stati membri (sentenza 17 luglio 2008, C–132-06).
Giovanni Bagni
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/indagini-bancarie-avanti-comunquese-l-autorizzazione-non-e-esibita