Per la Cassazione, in caso di fallimento, corsia preferenziale aperta anche al tributo comunale sugli immobili
Il credito dell’imposta comunale sugli immobili del Comune fa scattare il privilegio sui beni mobili del debitore nella procedura fallimentare anche se la disciplina del tributo non fa parte del Testo unico della finanza locale, come previsto dall’articolo 2752 del codice civile. Quello che conta è la causa del credito, che rappresenta la ragione di qualsiasi privilegio.
Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 11930 del 17 maggio.
La vicenda processuale
Insinuandosi tardivamente nel passivo del fallimento di una società a responsabilità limitata per crediti Ici relativi a diverse annualità, il Tribunale ammetteva in via privilegiata il credito vantato da un Comune, provvedimento che veniva contestato dal curatore fallimentare ma respinto dalla Corte di appello per i seguenti motivi:
a. il richiamo dell’articolo 2752 c.c. alla legge per la finanza locale deve essere inteso come riferibile a tutti i tributi comunali e provinciali e non solo a quelli previsti dal regio decreto 1175/1931, principio ribadito anche nella nuova formulazione della norma disposta dall’articolo 3 della legge 426/1975
b. a nulla rilevava l’espresso riconoscimento dello stesso privilegio per altri tributi minori previsti dal Dlgs 507/1993 (come la Tarsu, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni), in quanto proprio tale circostanza contribuiva semmai ad alimentare una innegabile irrazionalità di un’interpretazione che escludesse dal privilegio una delle fonti primarie di finanziamento dei Comuni, quale l’Ici
c. per l’effetto, anche l’imposta prevista dal Dlgs 504/1992 doveva essere considerata assistita dal privilegio mobiliare di cui all’art. 2752 codice civile, anche in mancanza di espressa previsione.
Avverso la pronuncia di appello, il Fallimento propone ricorso per cassazione per violazione della normativa implicata nonché per vizi di motivazione, censurando la decisione impugnata:
1. per non aver considerato che già nel sistema originario del codice civile i crediti dei Comuni per imposte fondiarie erano esclusi dal privilegio generale sui mobili (ex art. 2752, ultimo comma), che riconosceva soltanto il privilegio speciale sugli immobili previsto dall’art. 2773 c.c.
2. che nel modificare l’art. 2752, la legge 426/1975 aggiunse un esplicito riferimento anche all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni, che non sarebbe stato necessario qualora il richiamo alla legge per la finanza locale dovesse essere inteso nel senso estensivo proposto dall’interpretazione dei giudici del merito
3. che il privilegio di cui trattasi dovrebbe essere riservato soltanto alle imposte personali e non anche all’Ici, attesa la sua natura patrimoniale e fondiaria.
Sostanzialmente, quindi, il thema decidendum sottoposto all’esame della Corte di legittimità concerne la questione dell’applicabilità o meno, in sede di procedura fallimentare, del privilegio generale sui mobili anche ai crediti per tributi locali come l’Ici, imposta introdotta soltanto con effetto dal 1° gennaio 1993.
La decisione delle Sezioni unite
Con la sentenza 11930/2010, decidendo la vertenza, le Sezioni unite della Cassazione hanno rigettato l’impugnazione, confermando l’operato della Corte territoriale, con la conseguenza che sono ora privilegiati i crediti mobiliari Ici, venendo a essere ricompresi nell’ultimo comma dell’articolo 2752 codice civile. Quindi, le Amministrazioni locali possono contare su una corsia preferenziale per il soddisfacimento dei loro crediti in caso di fallimento del debitore, con collocazione al ventesimo posto nella graduatoria delle preferenze.
Con tale soluzione viene risolto un lungo contrasto giurisprudenziale sussistente al riguardo, considerato che la questione dell’estensione del privilegio generale alle entrate tributarie di Comuni e Province è stata vicenda molto dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza (come ben evidenziato dalla motivazione della pronuncia).
Infatti, secondo l’orientamento restrittivo, la disposizione dell’articolo 2752 costituisce norma eccezionale di stretta interpretazione (Cassazione 7309/2006). In altri termini, la circostanza che il legislatore, nella norma in esame, ha precisato l’estensione della prelazione a una specifica imposta comunale esclude che il precedente richiamo alla legge per la finanza locale possa di per sé valere a estendere il privilegio in parola a imposte, tasse o tributi dei comuni e delle province diverse da quelle ipotizzate (Cassazione 5246/1993). Conseguentemente ne è stata esclusa l’applicazione a tasse diverse rispetto a quelle specificamente indicate, quali le somme dovute a titolo di Iciap.
L’approdo ermeneutico della ratio decidendi della sentenza 11930/2010 in esame è sufficientemente condensato nell’enunciazione del seguente principio di diritto: “Le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un’operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale; e di identificare l’effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell’intenzione del legislatore, e soprattutto dalla “causa” del credito che, ai sensi dell’art. 2745 codice civile, rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio. Con la conseguenza che il privilegio generale sui mobili istituito dall’art. 2752 codice civile, sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti dei Comuni relativi all’imposta comunale sugli immobili (ICI) introdotta dal D. Lgs. n. 504 del 1992, pur se successiva e quindi non compresa tra i tributi contemplati dal R.D. n. 1175 del 1931″.
Salvatore Servidio
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/crediti-ici-piu-chance-di-recupero-con-il-privilegio-sui-beni-mobili