Il modello di pagamento, se ben predisposto e senza errori, mette il contribuente al riparo dallo “scarto”
Come compilare il modello F24 in caso di compensazioni Iva e non solo. L’Agenzia delle Entrate torna sull’argomento con la circolare n. 29/E del 3 giugno e chiarisce, con la formula domanda/risposta, alcuni dei dubbi relativi alla predisposizione della delega di pagamento.
La prima parte del documento dà istruzioni per procedere correttamente all’indicazione dei dati nei casi particolari di compensazione dell’Iva, come nell’ipotesi di adesione al regime di tassazione di gruppo o in presenza di operazioni straordinarie; la seconda parte affronta, invece, ulteriori problematiche.
Per accedere alle compensazioni è necessario presentare un F24 senza errori e, quindi, è fondamentale seguire passo passo, con attenzione, le regole illustrate dall’Agenzia.
Controllo delle compensazioni Iva
Diverse le precisazioni in merito alle novità , introdotte dal Dl 78/2009, sulle compensazioni di crediti Iva:
ai fini del raggiungimento dei limiti di 10mila e 15mila euro (come già chiarito con la circolare 1/2010) non si tiene conto delle compensazioni interne se la loro esposizione nel modello F24 è solo una modalità alternativa per esercitare la detrazione, evidenziabile nella dichiarazione annuale. Pertanto, rilevano nel computo le compensazioni in cui il credito utilizzato è relativo a un periodo successivo a quello del debito, per le quali non c’è la possibilità di indicazione nella dichiarazione
il codice identificativo “62” (“soggetto diverso dal fruitore del credito”) va utilizzato soltanto nelle ipotesi in cui il credito utilizzato non risulti dalla dichiarazione dell’utilizzatore. Non rientrano pertanto in tale casistica, ad esempio, l’utilizzo, da parte della controllante in regime di liquidazione Iva di gruppo, del credito maturato dalle controllate (la circostanza risulta, infatti, nel quadro VY della dichiarazione annuale) e l’utilizzo, da parte del soggetto partecipante, del credito ricevuto per trasparenza dalla partecipata ed evidenziato nel quadro RU di Unico
il codice identificativo “61” (“soggetto aderente al consolidato”) va indicato anche quando il credito utilizzato dalla consolidante proviene (esclusivamente o prevalentemente) dalla posizione individuale della stessa consolidante; il suo codice fiscale, pertanto, andrà riportato sia nel campo “codice fiscale”, in quanto utilizzatrice del credito, sia nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, in quanto cedente unica o della maggior parte del credito.
Inoltre, la precisazione già fornita con la risoluzione 286/2009, secondo cui, se il credito d’imposta della stessa natura è stato ceduto da più soggetti, deve essere indicato il codice fiscale di chi ha ceduto l’importo più elevato del credito, viene confermata anche per le ipotesi di crediti diversi
i codici identificativi “61” e “62” vanno utilizzati dalla data di istituzione (22 dicembre 2009), indipendentemente dall’anno di riferimento dei crediti compensati
nei casi in cui sia necessario indicare nell’F24 due diversi codici identificativi (possibilità non ammessa), andrà riportato quello più rilevante, tenendo presente che, per le compensazioni di crediti Iva, l’assenza dei codici “61” o “62” può determinare lo scarto della delega di pagamento.
Ulteriori dubbi
Sciolte anche le altre incertezze sulla predisposizione del modello, ed ecco che:
il codice identificativo “60” (“garante/terzo datore”) va utilizzato esclusivamente per il pagamento, da parte del garante, dell’importo richiesto a seguito della decadenza dalla rateazione per insufficiente, omesso o tardivo pagamento anche di una sola rata
dal 18 maggio 2010 (risoluzione n. 40/E), in caso di versamento rateizzato dell’Iva dovuta per adeguamento agli studi di settore (codice tributo 6494), deve essere compilato il campo “rateazione”, indicando il numero della rata in pagamento e quello complessivo delle rate
i contribuenti che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, applicano l’imposta sostitutiva alle somme percepite per premi di produttività , possono effettuarne il versamento utilizzando, anche per i periodi d’imposta 2009 e 2010, il codice tributo “1816”, già istituito per i compensi ricevuti, nel secondo semestre del 2008, a titolo di lavoro straordinario, supplementare e per incrementi di produttivitÃ
le società e associazioni che utilizzano in compensazione il credito derivante dalla riattribuzione delle ritenute che residuano dopo lo scomputo dall’Irpef dovuta dai singoli soci o associati devono indicare, nel modello F24, in corrispondenza del codice tributo “6830” (“credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir”), quale anno di riferimento, l’anno d’imposta relativo alla dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Ad esempio, per le ritenute subite nel 2009, la società espone il credito nel rigo RX19 di Unico SP 2010, relativo al periodo d’imposta 2009; nell’F24 in cui si utilizza il credito va riportato, quale anno di riferimento, il 2009.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/i-punti-fermi-da-tenere-docchio-compilare-un-f24-da-10-e-lode