Corte UE: stesso trattamento nella distribuzione dei dividendi

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È la conclusione a cui è pervenuto il supremo organo di giustizia con la sentenza pronunziata il 3 giugno
La Commissione europea, nel ricorso presentato ai giudici comunitari, ha chiesto di pronunciarsi sul differente trattamento fiscale di dividendi distribuiti agli azionisti residenti e a quelli non residenti operato dal Regno di Spagna. Infatti è opinione della Commissione che la disposizione spagnola viene meno agli obblighi sanciti dalla normativa comunitaria e, in particolare, dell’articolo 56, n. 1 CE.

Il contenuto della normativa comunitaria
La normativa comunitaria (articolo 4, n. 1 della direttiva Ue del 23 luglio 1990, 90/435/CEE) stabilisce che una società madre o una sua stabile organizzazione, tenuto conto del legame con la società figlia, riceva utili dalla stessa società figlia. Al verificarsi di questa condizione, lo Stato di appartenenza della società madre può o astenersi dal sottoporre gli utili a imposizione o tassarli nel rispetto di precise indicazioni sancite dalla norma. In particolare lo Stato deve autorizzare la società madre o la stabile organizzazione a dedurre dall’imposta dovuta la parte dell’imposta societaria riferita ai richiamati utili scontata dalla società figlia a condizione che quest’ultima soddisfi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 nei limiti dell’ammontare dell’imposta dovuta. Sul fronte della normativa comunitaria occorre premettere che per società madre si intende quella società che detiene una partecipazione diretta pari almeno al 20% di un’altra società pertanto controllata dalla prima. E che la predetta partecipazione debba essere detenuta continuativamente nell’anno che precede la data in cui l’utile distribuibile diventa esigibile

La normativa spagnola in materia
La normativa nazionale spagnola, di cui alla legge sul reddito società, stabilisce che laddove una società residente abbia detenuto per un periodo continuativo di tempo non inferiore a 12 mesi una partecipazione, diretta o indiretta, almeno del 5% nel capitale di un’altra società residente, la stessa società residente possa dedurre dal reddito imponibile l’intero importo lordo percepito.
L’art. 14, n.1, della legge relativa all’imposta sul reddito delle società non residenti enumera la tipologia di redditi esenti da imposta. Nel novero delle esenzioni ci sono proprio gli utili distribuiti da società controllate residenti sul territorio spagnolo alle loro controllanti stabilite in altri Stati membri qualora società madre e controllata siano assoggettati a imposizione in altro Stato membro ovvero la distribuzione degli utili non avvenga a seguito di messa in liquidazione della società controllata. Diversamente le altre società non residenti con partecipazione, inferiore al 20%, nel capitale di una società residente scontano l’imposta sui dividendi dovuta da quest’ultima.

Le osservazioni della Commissione europea
Nell’argomentare le motivazioni che hanno spinto a presentare ricorso, la Commissione europea ha osservato che la violazione contestata si verifica quando si subordina l’esenzione dei dividendi distribuiti da società residenti e non residenti in Spagna a un diverso livello di partecipazione delle società beneficiarie al capitale delle società distributrici, nella misura rispettivamente maggiore al 5% e al 20%. Si profila in tal modo una disparità di trattamento discriminatoria a danno delle società non residenti. Infatti se la partecipazione della società beneficiaria residente nella società distributrice raggiunge il 5%, i dividendi distribuiti sarebbero esenti da imposta. Al contrario se la società beneficiaria non fosse residente allora l’esenzione scatterebbe soltanto al raggiungimento di una quota di partecipazione non inferiore al 20%.

Le controdeduzioni della Spagna
Il Regno di Spagna dissente dalle critiche mosse dalla Commissione proponendo una diversa lettura delle disposizioni adottate nella fattispecie oggetto del giudicato. In primo luogo le situazioni disciplinate dall’articolo 14, n. 1, lett. h), della legge sulla tassazione delle società non residenti non sono paragonabili a quelle previste dalla legge sulla tassazione delle società. Applicabili le une alla distribuzione dei dividendi da parte di società con sede in Spagna a società non residenti, le altre ai dividendi distribuiti tra società stabilite in Spagna. In virtù del principio per evitare la doppia tassazione, attraverso apposite convenzioni tra Stati, la tassazione dei dividendi distribuiti tra società residenti nello stesso Stato spetterebbe proprio allo Stato di residenza delle stesse. La seconda osservazione sottolinea che la legislazione spagnola non sfavorisce le società non residenti se si considera l’effetto finale della tassazione della fattispecie impositiva nel suo insieme. Infine, considerata la volontà del Regno di Spagna di evitare imposizioni a catena dei dividendi percepiti dalle società residenti attraverso specifiche esenzioni, il medesimo Stato avrebbe compensato con eguale vantaggio la distribuzione di dividendi alle società non residenti all’atto della stipula delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

La posizione della Corte
Gli eurogiudici hanno dapprima constatato che la Spagna ha scelto di esercitare la sua competenza tributaria su dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri. Ne consegue un medesimo rischio di imposizione a catena di dividendi distribuiti tanto per le società beneficiare residenti che per quelle non residenti sicchè non può aversi per le stesse un diverso trattamento. A tal fine la Spagna ha sancito il pari trattamento attraverso una opportuna considerazione della distribuzione dei dividendi all’atto della stipula delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Secondo la Corte non si può escludere che uno Stato membro riesca a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato attraverso la stipula di apposite convenzioni. Ma nel caso di specie è stato rilevato come la maggior parte delle convenzioni stipulate dal Regno di Spagna prevedono che l’importo detratto o prelevato o a titolo di imposta in Spagna non possa eccedere la frazione dell’imposta dello Stato membro di residenza della società beneficiaria.

La neutralizzazione della differenza di trattamento
Il nocciolo del ragionamento è allora che la differenza di trattamento viene neutralizzata soltanto nel caso in cui i dividendi distribuiti in Spagna siano sufficientemente tassati nell’altro Stato membro. Dato che il diverso trattamento a cui sono sottoposti i dividendi, a seconda che siano versati a società residenti o meno, non può essere giustificato dalla diversa nazionalità delle società e che le convenzioni contro le doppie imposizioni non sono sufficienti a riequilibrare il diverso trattamento, gli eurogiudici non hanno potuto che constatare la violazione proposta nel ricorso.

Le conclusioni
Secondo la Corte di Giustizia la Spagna ha violato gli obblighi sanciti dalla normativa comunitaria (articolo 56, n.1). La violazione contestata è la subordinazione dell’esenzione ai fini fiscali dei dividendi distribuiti da società residenti in Spagna. La percentuale di partecipazione delle società beneficiarie al capitale di società distributrici è maggiore per le società residenti in altro Stato membro rispetto a quelle residenti in Spagna.
Andrea De Angelis

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/corte-ue-vale-lo-stesso-trattamento-nella-distribuzione-di-dividendi