Imprese, rappresentanti e agenti di commercio: contratti, obblighi e fiscalità

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Nicola Santangelo

In virtù di un mandato, i rappresentanti e gli agenti di commerciano procacciano clienti e concludono contratti in nome e per conto dell ‘ impresa dalla quale sono incaricati, la quale riconoscerà loro una provvigione sugli affari conclusi.
Il contratto tra agente e mandante deve essere provato per iscritto come disciplinato dall’articolo 1742 del codice civile. In molti casi tuttavia il contratto è sostituito dalla lettera di incarico che costituisce un mandato.

Obbligo dell’agente è assicurare una continua collaborazione all’imprenditore dal quale ha ricevuto mandato. Di contro, obbligo della società mandante è quello di offrire all’agente il diritto di esclusiva. La società mandante, come disciplinato dall’articolo 1743 del codice civile, non può avvalersi contemporaneamente di più agenti per la stessa zona e per lo stesso ramo di attività. Di contro, potrebbe essere causa di risoluzione del contratto l’inoperosità prolungata dell’agente.
Il diritto di esclusiva è strettamente legato ad una zona. Per zona si intende l’area entro la quale l’agente può esercitare la propria attività di rappresentanza. Tutti i clienti acquisiti all’interno della zona si considerano di competenza dell’agente anche se questi non ha promosso l’affare. Solitamente la zona viene individuata all’interno di un’area geografica. Tuttavia il concetto di area può essere inteso anche nella sua accezione più ampia ossia una determinata tipologia di clienti specificamente indicata nel contratto.
Il codice civile stabilisce che l’agente di commercio è colui che ha l’incarico di promuovere gli affari o di concluderli in nome della mandante. In questo caso l’agente è munito di rappresentanza. A differenza di un agente, un rappresentante può firmare in nome della mandante (e quindi vincolare la società) in quanto munito di procura. In questo caso ha anche facoltà di quietanzare le fatture.
L’agente di commercio può essere monomandatario o plurimandatario a seconda che lo stesso opera per una o più imprese le quali non devono essere in concorrenza tra di loro. Si ha invece rapporto esclusivo nel caso in cui l’agente si impegna a esercitare l’attività per un solo mandante.
Il molti casi può accadere che la società mandante affida merce in deposito all’agente. L’uso della rappresentanza con deposito serve a rendere più facile e diretta la distribuzione. L’agente che riceve la merce in deposito ha l’obbligo di custodirla e di restituirla non appena la società ne faccia richiesta.
Fonte: http://www.pmi.it/contabilita-e-fisco/articoli/7210/imprese-rappresentanti-e-agenti-di-commercio.html