Come si presentano le disposizioni tributarie dopo il maxiemendamento approvato al Senato
La manovra correttiva si incammina verso Montecitorio. Dopo l’approvazione del maxiemendamento avvenuta ieri al Senato, il decreto legge 78/2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”) attende ora il “si” della Camera dei deputati per la sua conversione in legge.
I cambiamenti ratificati con il passaggio parlamentare al testo originario, licenziato dal Consiglio dei ministri, hanno toccato anche la parte di interesse fiscale, a cominciare dalla norma con cui è stata “dichiarata guerra” alle imprese in perdita per più di un periodo d’imposta. Per effetto della modifica introdotta con il maxiemendamento, dai controlli sistematici resteranno fuori le realtà economiche che comunque abbiano provveduto a ripianare le perdite fiscali con aumenti di capitale “a pagamento”, deliberati e interamente versati.
Ma le novità non si fermano qui. Di seguito una panoramica di quelle principali.
Riscossione. Sessanta giorni e poi l’accelerata
La qualifica di titolo esecutivo per l’avviso di accertamento permane. L’atto si guadagna i “gradi” tipici della cartella di pagamento, però, non subito (come previsto dal Dl originario) bensì dopo 60 giorni dalla sua notifica. Si ricorda che la disposizione riguarda gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi e all’Iva, notificati a decorrere dal 1° luglio 2011 e rettificativi dei periodi d’imposta che partono da quello in corso al 31 dicembre 2007.
Compensazione che va
Cambia la sanzione prevista per il divieto di utilizzare in compensazione crediti per imposte erariali, fino a concorrenza di cartelle di pagamento “scadute e non onorate”, per imposte erariali e relativi accessori, di importo superiore a 1.500 euro. Divieto che scatterà il prossimo 1° gennaio 2010.
La punizione passa dal 50% dell’importo indebitamente compensato, al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
La sanzione, inoltre, non può superare la metà delle somme indebitamente compensate e non sarà irrogabile fin quando sull’iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa.
Compensazione che viene
Sempre a partire dal prossimo 1° gennaio 2011 – e questa è una novità assoluta contenuta nel maxiemendamento – sarà possibile la compensazione fra debiti iscritti a ruolo e crediti non prescritti maturati nei confronti delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazione, forniture e appalti. Necessaria sarà, a tale scopo, l’ottenimento della certificazione del “debitore” attestante certezza, liquidità ed esigibilità del credito (certificazione prevista dall’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 185/2008).
La sospensione si riallunga
E’ stata abrogata la disposizione che introduceva limiti temporali alla sospensione dell’atto impugnato, eventualmente concessa dal giudice tributario.
Quanto rendono le riserve tecniche obbligatorie
La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorrerà, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, a formare il reddito delle imprese assicurative in misura pari al rapporto fra i ricavi e gli altri proventi tassati e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi. Rapporto che rileverà in misura non inferiore al 95% e non superiore al 98,5 per cento.
Il 5per mille laurea nuovi beneficiari anche per il 2010
Possono accedere al 5 per mille 2010 anche a soggetti già inclusi nell’elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’Università predisposto per il 2009.
Tax-appeal per le imprese straniere
Tre le novità in materia di “Regime fiscale di attrazione europea” (la possibilità, cioè, concessa alle imprese Ue che intraprendono in Italia nuove attività economiche, ai loro dipendenti e collaboratori, di applicare la normativa tributaria di un altro Stato sempre appartenente all’Unione europea):
* la normativa fiscale “interscambiale” è quella statale
* il regime è sfruttabile per le attività economiche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge
* le attività economiche devono essere effettivamente svolte in Italia.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/ritocchi-alla-manovra-correttiva-cambio-di-look-anche-il-fisco
Manovra: le misure su sanità e pubblico impiego
Il 16 luglio il Senato ha votato la fiducia al maxi-emendamento alla manovra economica presentato dal Governo. Il Governo ha recepito gli emendamenti presentati riguardanti le modalità di ripartizione dei tagli ai bilanci regionali e la spesa farmaceutica. Ecco – pubblicato su Quotidianosanita.it – un riepilogo delle misure che riguardano la sanità e il pubblico impiego.
TAGLI ALLA SPESA REGIONALE (art.14, comma 2) . I tagli resteranno quelli stabiliti nel testo originale della manovra (4 miliardi nel 2011 e 4,5 nel 2012), ma a deciderne “criteri e modalità” sara’ la Conferenza Stato-Regioni “secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell’adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell’adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi”. In caso di mancata deliberazione della Conferenza entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, e per gli anni successivi entro il 30 settembre, viene emanato entro 30 giorni il decreto del presidente del Consiglio con una riduzione dei trasferimenti realizzati secondo un criterio proporzionale.
PIANI DI RIENTRO (art.11, comma 1) – Le Regioni sottoposte al Piano di rientro che non abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati per il 31 dicembre 2009 ma abbiano però ‘garantito l’equilibrio economico nel settore sanitario’ senza essere state sottoposte a commissariamento, potranno chiedere la prosecuzione del Piano per altri tre anni allo scopo di completarne gli obiettivi. Il loro raggiungimento e’ condizione per poter accedere ai finanziamenti gia’ previsti, comunque condizionati al pieno raggiungimento del Piano. Queste risorse potranno anche essere state anticipate: in loro mancanza saranno rivisti i risultati d’esercizio degli anni a cui si riferiscono.
TAGLI AL FONDO SANITARIO (art. 11 comma 5) – Sara’ pari 550 milioni di euro l’importo che sara’ decurtato dalle risorse statali destinate alla sanita’ del 2010 sulla base dei risparmi derivanti dalle misure. Nel 2011 il taglio salira’ a 600 milioni.
Sospensione azioni esecutive per le Regioni in deficit (art.11, comma 2) Nelle Regioni sottoposte a piani di rientro, allo scopo di permettere il regolare svolgimento del piano anche attraverso il pagamento dei debiti accertati (e comunque maturati in violazione degli obiettivi dei Piani), i commissari ad acta provvedono alla ‘ricognizione’ degli stessi debiti e predispongono un piano per il loro pagamento, individuando tempi e modalità.
Per agevolare questo compito non potranno essere intraprese o eseguite azioni esecutive nei confronti di Asl o AO delle stesse Regioni; i pignoramenti gia’ avviati non vincolano gli enti debitori e i tesorieri potranno disporre di quelle somme per le finalita’ istituzionali degli enti. I debiti insoluti producono ‘esclusivamente’ gli interessi legali o gli interessi piu’ bassi eventualmente concordati con i creditori.
FARMACEUTICA, MARGINI DELLA DISTRIBUZIONE (art. 11, comma 6) – Le modifiche proposte da Azzollini al comma 6 e recepite nel maxi-emendamento, per il controllo della spesa farmaceutica prevedono che i tagli ricadano non solo su farmacisti e grossisti, ma anche sulle industrie del farmaco. In particolare, in attesa di stabilire una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di Ssn, a decorrere dall’entrata in vigore della manovra la quota minima spettante per i farmaci di classe A scende dal 6,65% al 3% per i grossisti, mentre aumenta dal 26,7% al 30,35% per i farmacisti, come gia’ previsto nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri. A cambiare sara’ la distribuzione della quota trattenuta dal Servizio sanitario nazionale, pari al 3,65%, che sarà a carico dei farmacisti per l’1,82% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’Iva e a carico delle industrie del farmaco per l’1,83%.
REVISIONE DEI CRITERI DI REMUNERAZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA (art. 11, comma 6bis) Si apre un tavolo ministero Salute, Economia, Aifa e associazioni di categoria per la revisione della remunerazione della filiera farmaceutica, secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo
a tutte le forme di distribuzione di farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta a una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco.
TABELLE DI RAFFRONTO DELLA SPESA REGIONALE (art.11, comma 7) L’Aifa dovra’ predisporre tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle varie Regioni suddivise per categorie terapeutiche equivalenti, al fine di individuare i maggiori risparmi realizzabili grazie al maggior impiego di farmaci generici o a prezzo minore. L’obiettivo quello di mettere a disposizione delle Regioni strumenti di programmazione e controllo che facciano tesoro delle esperienze migliori sul piano dell’appropriatezza prescrittiva e del rapporto costo/beneficio, così da realizzare un risparmio di spesa farmaceutica annuo non inferiore a 600 milioni di euro che resteranno comunque nelle disponibilita’ dei servizi sanitari regionali per far fronte ad altre spese.
SPOSTAMENTO DI FARMACI DALL’OSPEDALE AL TERRITORIO (art.11, comma 7) L’Aifa individuerà una lista di medicinali che verranno spostati dalla distribuzione ospedaliera a quella territoriale, per un totale di spesa di 600 milioni di euro. Gli eventuali sforamenti del tetto di spesa territoriale non sarebbero così più a carico delle Regioni ma dovrebbero essere ripianati dalle aziende farmaceutiche con il cosiddetto sistema del pay back.
FARMACI EQUIVALENTI/1 PREZZO MEDIO EUROPEO PER I GENERICI (art.11, comma 9) Emendamento all’art. 11 comma 9. Per i generici, a partire dal 2011 i prezzi massimi di rimborso saranno stabiliti dall’Aifa sulla base di una ricognizione sui prezzi medi europei e ‘in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui che resteranno nelle disponibilita’ regionali.
FARMACI EQUIVALENTI/2 TAGLIO DEL 12,5% (ART. 11 COMMA 10) Prevista una riduzione del 12.5% sul prezzo al pubblico dei generici-equivalenti fino al 31 dicembre 2010. Ricette online (art.11, comma 16) Accelerazione del processo di informatizzazione delle ricette per consentire risparmi. Il testo approvato specifica inoltre che l’invio telematico delle ricette sostituirà a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.
CONTROLLI SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (art.11, comma 4) Asl e ospedali dovranno motivare gli acquisti di beni e servizi a prezzi superiori a quelli di riferimento, sottoponendoli agli organi di controllo e revisione.
TESSERA SANITARIA TS-CNS (art. 11, comma 15) Viene incentivata la ‘generazione’ e distribuzione della Tessera Sanitaria Carta nazionale dei servizi (TS-CNS). A questo scopo vengono stanziati 20 milioni di euro a partire dal 2011.
SOPPRESSO L’ISPESL (art. 7, comma 1) Viene soppresso l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezzadel lavoro (Ispesl) e l’attribuzione delle relative funzioni vengono trasferite all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). Pubblico impiego Blocco dei contratti e delle convenzioni (art. 9, commi 17 e 24) Nessun rinnovo di contratti e convenzioni del personale con il Ssn fino al 2012.
http://www.regioni.it/newsletter/newsletter.asp?newsletter_data=2010-07-16&newsletter_numero=1620#art1