Via libera (nella Conferenza Unificata dell’8 luglio) alle linee guida nazionali per il procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Si tratta però di un avviso favorevole condizionato all’accoglimento di una serie di emendamenti che le Regioni hanno consegnato al Governo. Le proposte delle Regioni sono contenute in un testo pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it.
Il link è : http://www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=184269
Si riporta di seguito il testo integrale.
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME – 10/060/CU25/C5
Linee guida nazionali per il procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi – richieste di emendamento all’accoglimento delle quali si condiziona l’approvazione del provvedimento
Punto 25) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso favorevole all’approvazione delle linee guida in argomento condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte di emendamento:
1) Paragrafo 9.1: il limite massimo dell’entità degli oneri istruttori dovrà essere pari allo 0,03 % dei costi di investimento;
2) Paragrafo 13.1, lettera i: l’avvallamento delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente ai fini della determinazione di differenti soglie e/o importi per la cauzione stabilita a favore delle amministrazioni deve essere facoltativo e non obbligatorio;
3) Dopo il punto 18.6 dell’articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali), è inserito il seguente:
“18.7 Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trneto e di Bolzano che provvedono alle finalità delle presenti linee guida ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione”;
4) Conseguentemente sono soppressi tutti i riferimenti diretti alle Province autonome contenuti nei punti 1.2 (Principi generali inerenti l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili); 17.1 e 17.2 (Aree non idonee);
5) Allegato 2, punto 2 lettera h: gli oneri di compensazione a favore dei Comuni sede di impianto dovranno avere un massimale del 3%.
Fonte: www.regioni.it