È la conclusione a cui sono pervenuti gli eurogiudici su una questione che coinvolge la normativa olandese
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nell’ambito di una controversia insorta tra una società olandese, spedizioniere doganale, che si è opposta alle autorità fiscali nazionali per un avviso in cui si chiedeva il recupero a posteriori di una obbligazione doganale. Il tutto mettendo in discussione l’interpretazione del codice doganale comunitario, in particolare l’articolo 33 del regolamento n. 2913 del Consiglio 12 ottobre 1992.
Il codice doganale comunitario
Il principale riferimento normativo è l’articolo 29, n. 1 del codice doganale comunitario secondo cui il valore in dogana delle merci importate corrisponde al valore di transazione. Nello specifico, si tratta del prezzo effettivo delle merci da corrispondere per l’esportazione nel territorio comunitario salvo quanto stabilito ai successivi articoli 32 e 33. Quest’ultimo articolo individua, distinguendoli dal prezzo effettivo, gli elementi che vanno ad aggiungersi al prezzo, quali sono le spese di trasporto delle merci o le spese di costruzione istallazione o montaggio fino agli interessi finanziari. Ma quello che maggiormente interessa è che vanno separatamente indicati i dazi all’importazione e le altre imposizioni da pagare a seguito della circolazione delle merci nel territorio comunitario. Infine secondo l’articolo 220, n. 1, del codice doganale, l’importo dei dazi nell’ambito di un obbligazione doganale deve essere contabilizzato come indicato dagli articoli 218 e 219. Qualora tale contabilizzazione non è effettuata o è di livello inferiore all’importo dovuto, l’autorità doganale dovrà provvedere a posteriori.
La causa principale e la questione pregiudiziale
Una società olandese in veste di spedizioniere doganale ha presentato, negli anni che vanno dal1998 al 2000, svariate dichiarazioni di immissione in libera pratica di prodotti ittici compilando le stesse in nome e per conto proprio ma su incarico di un trasportatore islandese.
A seguito di ulteriori approfondimenti sull’origine dei prodotti si è accertato che provenivano in realtà da Paesi non membri della comunità europea e pertanto era necessario rideterminare i dazi in virtu’ di un aliquota adeguata alla nuova situazione. La società olandese dopo ripetuti tentativi, di opposizione avverso gli avvisi di accertamento, non andati a buon fine la questione viene sollevata avanti al giudice del rinvio. Quest’ultimo ha rilevato in prima istanza, come nella causa principale, il fatto che i dazi doganali, come stabilito dalle parti, sarebbero stati a carico della parte venditrice. Ma come già riferito i dazi in parola erano stati calcolati in maniera errata a seguito di una imprecisione circa l’origine dei prodotti. Il punto fondamentale su cui fare chiarezza, per il giudice del rinvio, è stabilire, nelle circostanze descritte nella causa principale, se siano o meno state soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 33 del codice doganale comunitario. Altra questione, è mantenere distinti i dazi all’importazione dal prezzo effettivo delle merci importate per evitare di calcolarli, oltre che sul valore economico reale delle merci, anche sui dazi. Il giudice del rinvio decide di sospendere il procedimento e sollevare la questione dinanzi alla Corte di giustizia europea. Per le autorità olandesi nelle circostanze descritte nella causa principale la condizione di indicazione distinta dei dazi doganali (articolo 33 del codice doganale) non era rispettata dalle parti contrattuali che non hanno indicato l’importo dei dazi.
Il codice doganale comunitario e i dazi all’importazione
La questione posta dal giudice del rinvio ai togati comunitari si sostanzia nello stabilire il rispetto o meno di quanto stabilito dall’articolo 33 del codice doganale. Secondo l’articolo richiamato i dazi all’importazione devono essere indicati distintamente rispetto al prezzo effettivo delle merci importate, anche se tali dazi non siano stati indicati al momento della conclusione dell’operazione o calcolati a una aliquota inferiore. Secondo costante giurisprudenza, la normativa comunitaria in materia doganale prevede un sistema equo, uniforme e neutro nell’ambito dei valori doganali. Seguendo le disposizioni contenute nell’articolo 29, n. 1, codice doganale, il valore doganale delle merci importate è pari al prezzo effettivo delle merci. Prezzo che deve riflettere il valore economico reale della merce importata. I giudici comunitari hanno rilevato, in merito alla distinta indicazione dei dazi in fattura o nella dichiarazione doganale, che, secondo quanto indicato nella decisione del giudice del rinvio, le controparti si erano accordate stabilendo a carico della parte venditrice i dazi che devono essere considerati inclusi nel prezzo effettivo delle merci. E questo sebbene le parti contrattuali non abbiano indicato l’importo di alcun dazio.
Pertanto, come riconosciuto dal governo olandese e dalla Commissione europea, il venditore sopporta sia i rischi connessi alla consegna che le spese conseguenti alla consegna e l’importo dei dazi doganali. In secondo luogo, i giudici della Corte rilevano che, in virtù degli articoli 217 e 220 del codice doganale, le autorità dello Stato d’importazione sono responsabili del calcolo dei dazi all’importazione. Non di meno si deve considerare che, a differenza delle altre componenti di spesa indicate nell’articolo 33 del codice doganale, i dazi all’importazione sono sanciti in termini vincolanti dalla tariffa doganale dell’Unione.
Le conclusioni della Corte
Secondo gli eurogiudici si deve escludere il rischio di un errata indicazione del dazio ai fini di un valore inferiore delle merci. La questione di cui alla causa principale deve essere risolta dichiarando che la condizione di cui all’articolo 33 del codice doganale, per cui i dazi all’importazione devono essere indicati distintamente dal prezzo effettivo delle merci importate, è soddisfatta attraverso la specifica menzione del dazio nella dichiarazione doganale anche se a causa di errore sull’origine delle merci l’importo del dazio non è stato comunicato.
Andrea De Angelis
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/corte-ue-i-dazi-vanno-distinti-dal-prezzo-delle-merci-importate