La sezione tributaria della Corte di Cassazione (sentenza n.17072/2010) ha stabilito che l’errore di calcolo eventualmente commesso in fase di accertamento tributario non determina necessariamente la nullità dell’accertamento stesso. Secondo la Corte “Qualora il giudice d’appello rilevi errori nell’atto di accertamento tributario, deve calcolare l’incidenza dell’errore sull’accertamento opposto per verificare innanzitutto se, in concreto, correggendo l’errore, permangono presupposti per il tipo di accertamento posto in essere e, in ogni caso, se residua una pretesa fiscale”. In particolare i giudici della Corte hanno chiarito che il processo tributario non va considerato tra quelli di ‘impugnazione – annullamento’ ma piuttosto tra quelli di ‘impugnazione – merito’ nel senso che si tratta di un procedimento che non è diretto alla eliminazione dell’atto impugnato ma “alla pronunzia di una decisione di merito” che va a sostituire sia la dichiarazione resa dal contribuente sia l’accertamento dell’amministrazione finanziaria. Per questo – continua la Corte – “il giudice, il quale ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione, non deve né può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal “petitum” delle parti.
Roberto Cataldi
Fonte: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8765.asp