Corte Ue, non dovuti i dazi e l’Iva senza obbligazione doganale

0
351

È quanto hanno stabilito in via definitiva i togati comunitari con la sentenza pronunziata di recente

L’articolo 1 del codice doganale comunitario prevede l’applicazione del codice sia agli scambi nell’ambito delle istituzioni comunitarie che agli scambi tra Stati membri e Paesi terzi. All’articolo 4 si definisce obbligazione doganale l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione previsti dalle disposizioni comunitarie. Un particolare regime di transito delle merci (articolo 91, n.1) è quello del transito esterno relativo alle merci non comunitarie nel territorio doganale comunitario senza che le stesse siano soggette a dazi all’importazione o a misure di politica commerciale. Il successivo articolo 92, puntualizza come il regime di transito esterno abbia termine nel momento in cui le merci vincolate a tale regime sono presentate all’ufficio doganale di destinazione. Per l’articolo 204, n. 1, il sorgere di un obbligazione doganale ha luogo nel momento in cui vi sia una inadempienza nell’ambito del regime di permanenza. Altra normativa a cui fare riferimento è il regolamento Cee della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento Cee n. 2913/92 modificato dal regolamento CE della Commissione 18 dicembre 2003, n. 2286 che si riallaccia a quanto stabilito dal codice doganale comunitario. Infatti, all’articolo 859, si fa riferimento ai presupposti che determinano l’inosservanza degli obblighi derivanti dall’inclusione delle merci a un regime di transito. L’articolo 860, invece, stabilisce che l’autorità doganale ritiene sorta l’obbligazione doganale, salvo prova contraria, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 859.

I fatti oggetto di controversia
La controversia vede come protagonisti da una parte il Ministero delle Finanze ed dall’altra un impresa danese di trasporti e logistica, ai sensi dello statuto, qualificata come speditore autorizzato. La qualifica di speditore autorizzato permette all’impresa una procedura semplificata per la spedizione di merci soggette al regime di transito esterno. Inoltre lo spedizioniere autorizzato ha la facoltà di non presentare materialmente le merci all’ufficio doganale di partenza ma un elenco informatico delle merci. Nel 2005 l’impresa danese spediva, in regime di transito esterno, due partite di merci originando, per errore, due regimi di transito per ciascuna delle due partite. Presso l’ufficio di destinazione le merci sono state presentate nel rispetto delle regole della procedura di transito esterno. Di conseguenza i due regimi di transito sono stati appurati in modo regolare. Con riferimento ai due regimi di transito soprannumerari, generati per errore, l’ufficio di destinazione non ha potuto effettuare alcuna verifica in modo regolare perché non esisteva alcuna merce che potesse essere presentata all’ufficio doganale di destinazione. Le autorità danesi, non trovando soddisfazione alla richiesta di fornire una prova alternativa alla chiusura del transito, dichiaravano la società debitrice dei dazi doganali e dell’Iva relativi a tale operazione di transito. Proprio sulla scorta di tale decisione, per ciascuno dei regimi in questione, in virtù dell’articolo 204 del codice doganale, nasceva una obbligazione doganale. La società di spedizione provvedeva successivamente a contestare tale decisione appellandosi alle autorità tributarie. Non trovando riscontro, la società impugnava le decisioni incriminate dinanzi al Tribunale di Horsen che ordinava il rimborso dei dazi doganali e dell’Iva riconoscendo non maturata alcuna obbligazione doganale. A questo punto l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso alla Corte di appello della regione occidentale, che sospendeva il procedimento per proporre la questione pregiudiziale ai giudici della Corte di giustizia europea.

La domanda pregiudiziale
Nel procedimento C-234/09 il giudice del rinvio rimanda alla Corte due questioni, sebbene debbao essere esaminate congiuntamente. La prima è se, alla luce dell’articolo 204, n. 1, lett. a), del codice doganale in regime di transito soprannumerario, una merce inesistente, faccia sorgere o meno l’obbligazione doganale che impone di versare i dazi e l’imposta sul valore aggiunto. L’altra questione, proponibile nel caso in cui sia affermativa la prima, consiste nell’appurare se, in base alle disposizioni del codice doganale, per merci si debbano intendere soltanto quelle materialmente esistenti o anche quelle esistenti soltanto in modo virtuale. Per le autorità doganali danesi, nel caso trattato, l’obbligazione doganale sorge in virtù dell’articolo 204 del codice doganale comunitario in considerazione anche del fatto che lo spedizioniere, non presentando le merci oggetto di tale regime di transito all’ufficio doganale di destinazione, contravverrebbe agli obblighi di cui all’articolo 96, n. 1, lett. a), del codice doganale. Si deve ritenere, in maniera pacifica, come le circostanze della causa principale non rientrino tra le inadempienze elencate nell’articolo 859 del regolamento di attuazione che al punto 2, lett. a), di tale articolo, disciplina le inosservanze legate all’applicazione del regime di transito. Quest’ultimo prevede che la merce vincolata al regime di transito sia materialmente presentata all’ufficio doganale di destinazione. Dall’esame della fattispecie di cui alla causa principale, si evince come i due regimi di transito siano stati generati per errore in quanto non esisteva per uno dei due regimi alcuna merce tale da soddisfare gli obblighi previsti dal regime di transito esterno. Nelle circostanze quali quelle descritte della causa principale, è palese l’assenza del pregiudizio per la ratio sottesa all’articolo 204 del codice doganale tale da giustificare il sorgere di un’obbligazione doganale.

I rischi per assenza di controlli
Un altro aspetto che la norma intende tutelare riguarda la prevenzione del rischio che merci non comunitarie vengano introdotte nel territorio comunitario senza alcun controllo. A tal riguardo il regime doganale di transito esterno, effettuato per una merce non esistente, non comporta alcun rischio nè in termini di concorrenza sleale nè di perdite fiscali. Ne consegue che l’obiettivo di una diligente applicazione del regime doganale non può essere realizzato nel caso di un regime di transito esterno che non corrisponde a una merce esistente. Accogliendo l’interpretazione caldeggiata dalle autorità danesi, l’articolo 204 del codice doganale comporterebbe come unico risultato sanzionare l’errore legato ai regimi di transito esterno e non l’inosservanza degli obblighi propri di tale regime. L’errore di avviare due regimi di transito esterno per una sola merce non pregiudica gli obiettivi sottesi all’applicazione dell’articolo 204 giustificando il sorgere dell’obbligazione doganale. I giudici comunitari ritengono che alla fattispecie in oggetto non si possa applicare il più volte richiamato articolo 204 del codice doganale comunitario.

La pronuncia della Corte
Secondo la Corte di giustizia l’articolo 204, n. 1, lett. a), del codice doganale comunitario non è applicabile alla fattispecie descritta nella causa principale dove uno speditore autorizzato genera erroneamente due regimi di transito esterno per un’unica merce. Tale regime, facendo riferimento a una merce inesistente, non può comportare il sorgere di una obbligazione doganale con i consecutivi oneri per dazi e imposte.

Andrea De Angelis

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/corte-ue-non-dovuti-dazi-doganali-e-iva-senza-obbligazione-doganale