Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del consumatore” di Italia dei Valori Giovanni D’AGATA, ritiene opportuno segnalare la sentenza n. 32021 del 18 agosto scorso della Corte di cassazione penale che, respingendo il ricorso della Procura di Pordenone, ha sancito la non obbligatorietà della confisca della macchina dell’automobilista che, pur guidando in stato di ebbrezza alcolica e pur avendo provocato un incidente, non abbia superato il limite di 1,5 di tasso alcolemico. In queste circostanze, hanno spiegato i giudici della quarta sezione penale di Piazza Cavour, scatta invece il fermo amministrativo che, secondo il Collegio, è una misura sufficiente. Inutile il ricorso presentato dalla Pubblica accusa che chiedeva la linea dura contro i pirati della strada. Insomma dal Palazzaccio è arrivata un’interpretazione restrittiva dell’articolo 186 del codice della strada (il tasso alcolemico previsto dall’articolo modificato dall’ultima riforma è rimasto invariato). In particolare gli Ermellini hanno precisato che “ciò che emerge immediatamente dalla lettura di tale disposizione è che le pene di cui al comma 2, quindi, quelle relative sia alla lettera a) che b) e c), quando il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente, sono raddoppiate ed è sempre disposto il fermo amministrativo dell’autovettura”. Dunque, “da un punto di vista sanzionatorio il legislatore ha diversificato le situazioni tra chi conduce tout-court l’automobile in stato di ebbrezza con quella di chi in tale stato provoca un incidente, quest’ultima ritenuta, ovviamente più grave, in quanto più pericolosa socialmente. L’avere poi, il legislatore inserito l’eccezione “fatto salvo quanto previsto dalla lett. c), non può avere altro significato di quello che, qualora il tasso alcolemico del guidatore che ha provocato l’incidente superi il valore di 1,5, solo in tal caso va obbligatoriamente disposta la confisca dell’autovettura”.