In vigore dal 2 settembre il Regolamento di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa (Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 giugno 2010, n.132, pubblicato nella G.U. del 18 agosto 2010, n.192)
Il decreto prevede che il Fondo, previsto dall’art.2, comma 475 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a fronte della sospensione del pagamento delle rate del mutuo acceso per l’acquisto della prima casa, rimborsa all’istituto di credito interessato, i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali oneri notarili anticipati dalla banca stessa, e gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al “parametro di riferimento” del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro.
Per parametro di riferimento si intende, l’Euribor nel caso dei mutui a tasso variabile e il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters per ciò che attiene i mutui a tasso fisso.
Requisiti beneficiari e condizioni di accesso alle agevolazioni
I beneficiari, per poter accedere alle agevolazioni, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere proprietari dell’immobile oggetto del contratto di mutuo;
- avere un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno;
- avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.
L’immobile, inoltre, non deve rientrare nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l’abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.
L’agevolazione potrà essere richiesta qualora, successivamente alla stipula del mutuo, si verifichi uno dei seguenti eventi, tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale:
- perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30% del reddito
imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario; - pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5.000 euro annui;
- pagamento di spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell’immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario, non inferiore a 5.000 euro;
- aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.
Fonte: http://www.governo.it/