Il decreto legge 7/2007 (articolo 9, comma 9) ha introdotto, per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese o al Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea), la “Comunicazione Unica” per la nascita dell’impresa: una sola procedura amministrativa che, esclusivamente per via telematica o supporto informatico, assolve tutti gli obblighi e gli adempimenti amministrativi e di natura fiscale, assistenziale e previdenziale. Il relativo modello è stato approvato con il Dm 2/11/2007 e modificato con il Dm 19/11/2009, con l’introduzione di nuovi Enti destinatari della Comunicazione. Ne fanno parte integrante i modelli AA7 e AA9 (dichiarazioni di inizio attività, variazione dati e cessazione attività ai fini Iva). La Comunicazione Unica è entrata in vigore il 19 febbraio 2008, ma per la piena operatività del nuovo procedimento è stato necessario attendere l’emanazione del Dpcm 6/5/2009. Quest’ultimo ha completato il quadro normativo, stabilendo le regole tecniche e individuando le tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali interessati dalla Comunicazione Unica. Il Dl 78/2009, infine, ha previsto, il termine del 1° ottobre 2009 per l’entrata a regime della Comunicazione Unica e da tale data ha avuto inizio un periodo transitorio di sei mesi (fino al 31 marzo 2010), nel corso del quale era ancora consentito utilizzare le previgenti modalità di comunicazione con i vari Enti interessati. Pertanto, la Comunicazione Unica è diventata obbligatoria per le imprese a partire dal 1° aprile 2010. A decorrere da quella data, i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese ovvero alla denuncia al Rea (definiti dal Dpr 581/1995) assolvono gli obblighi di inizio, variazione dati e cessazione attività (articolo 35 del Dpr 633/72) presentando la Comunicazione Unica, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l’unico adempimento da svolgere da parte dei soggetti obbligati.
I soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese
Il Registro delle imprese, previsto dall’articolo 2188 c.c., è un pubblico registro al quale si devono iscrivere tutti gli imprenditori. E’ stato effettivamente istituito con l’articolo 8 della legge 580/1993 e dal relativo regolamento di attuazione (Dpr 581/1995). La normativa ha preposto alla tenuta del Registro un apposito ufficio istituito presso le Camere di commercio.
Il Registro delle imprese è composto da una sezione ordinaria e più sezioni speciali.
Sono obbligati a richiedere l’iscrizione nella sezione ordinaria:
imprenditori individuali che esercitano un’attività commerciale, così come definita dall’articolo 2195 c.c.:
* società in nome collettivo
* società in accomandita semplice
* società di capitali
* società cooperative
* società consortili
* consorzi con attività esterna
* gruppi europei di interesse economico (Geie)
* aziende speciali e consorzi fra enti locali, previsti dal Dlgs 267/2000
* società estere, esclusivamente nel caso di apertura di una sede secondaria o di svolgimento dell’attività principale in Italia. La società estera che invece apre una semplice unità locale in Italia presenta denuncia al Rea
* associazioni e altri enti o organismi che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa
* enti pubblici economici (aventi per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale).
Sono obbligati a richiedere l’iscrizione in apposite sezioni speciali del Registro delle imprese:
1. ai sensi dell’articolo 2 del Dpr 558/1999,
* i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 c.c.
* gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c.
* le società semplici di cui all’articolo 2251 c.c.
* le imprese artigiane disciplinate dalla legge 443/1985
2. ai sensi del Dlgs 96/2001, le società tra avvocati
3. ai sensi dell’articolo 2497 bis c.c., le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento
I soggetti obbligati all’iscrizione al Rea
Il Repertorio economico amministrativo raccoglie le notizie di carattere statistico-economico amministrativo relative ai soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l’iscrizione nel Registro delle imprese (associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati, enti non societari, organismi religiosi, eccetera).
L’apertura della partita Iva presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate
Possono continuare ad aprire la partita Iva presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, se non intendono farlo con la procedura ComUnica, i soggetti Iva che non hannol’obbligo di iscrizione presso il Registro delle imprese o presso il Rea. Si tratta dei produttori di lavoro autonomo ovvero quei soggetti individuati sia nell’articolo 53 del Tuir sia nell’articolo 55, comma 2, lettera a), dello stesso Dpr 917/1986. In quest’ultimo caso, ci si riferisce a tutte quelle attività non organizzate in forma d’impresa e dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 c.c. (prestazioni didattiche, di lavoro autonomo materiale, eccetera). Ad esempio, la risoluzione 129/1996 ha ritenuto che l’attività di fotografo possa rientrare nell’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 49 (ora 53) del Tuir o nell’attività d’impresa ex articolo 51 (ora 55), a seconda delle modalità in cui essa viene svolta (organizzazione o meno). Si evidenzia che, per tutte quelle attività residuali contenute nell’articolo 55, comma 2, lettera a), del Tuir, quando non organizzate in forma d’impresa, va valutato caso per caso l’obbligo di apertura con la procedura ComUnica, in quanto c’è anche da considerare se esse debbano o meno essere iscritte nelle sezioni speciali ovvero tra i piccoli imprenditori ex articolo 2083 c.c. o tra le imprese artigiane ex legge 443/1985. Nel caso la valutazione comporti l’obbligo di iscrizione presso le sezioni speciali, anche se l’attività è svolta senza organizzazione d’impresa, la procedura telematica di ComUnica rimarrà il solo canale percorribile.
Massimiliano Manni