Mentre ancora si attende di capire dal Governo se l’agevolazione verrà rinnovata anche per il prossimo anno, è importante ricordare che ci sono ancora poco più di tre mesi di tempo per usufruire della detrazione fiscale del 55% sulle spese sostenute per la riqualificazione ecologica degli immobili da ristrutturare. In assenza di nuove proroghe (che potrebbero essere inserite nella Finanziaria 2011), il provvedimento scadrà il prossimo 31 dicembre: è dunque necessario affrettarsi per completare i lavori di ristrutturazione e di adeguamento ai nuovi standard ambientali e presentare tutta la documentazione necessaria per accedere all’agevolazione.
Gli interventi detraibili
Lo Stato concede detrazioni fiscali (attraverso una riduzione dell’imponibile netto da inserire nella dichiarazione dei redditi) per una serie di interventi di ristrutturazione edilizia che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardino le spese sostenute per le seguenti quattro tipologie di intervento:
– riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione e l’illuminazione;
– miglioramento termico dell’edificio (sostituzione di finestre, comprensive di infissi,coibentazioni, posa di nuovi pavimenti);
– installazione di pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua;
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento).
L’agevolazione fiscale consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta pari al 55% delle spese sostenute, da ripartire in cinque rate a scadenza annuale di pari importo, entro un limite massimo di detrazione che varia in base al tipo di interventi di ristrutturazione effettuati sull’immobile.
I requisiti indispensabili
La condizione fondamentale per usufruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su abitazioni già esistenti (la detrazione non si applica cioè a eventuali lavori sul nuovo).Inoltre, tranne nel caso della posa dei pannelli solari, l’abitazione oggetto dei lavori deve essere riscaldata. Per dimostrare l’esistenza dell’edificio, occorre l’iscrizione al Catasto o la ricevuta del pagamento dell’Ici. Ciò significa che non sono detraibili le spese sostenute durante la costruzione dell’immobile, anche se finalizzate alla realizzazione di un’abitazione a elevata efficienza energetica. Per quanto riguarda le caratteristiche che definiscono un “immobile riscaldato”, per l’Agenzia delle entrate questa prescrizione è soddisfatta se nell’abitazione sono presenti apparecchi fissi (come stufe e caminetti) capaci di erogare una potenza non inferiore ai 15 kW. In caso invece di lavori di riqualificazione effettuati su edifici demoliti, la ricostruzione dovrà essere il più possibili “fedele” all’originale, tanto che se l’immobile viene ampliato la detrazione non può essere riconosciuta.
A chi spetta la detrazione
Sebbene il limite di spesa su cui calcolare la detrazione si riferisce alla singola unità immobiliare, è possibile suddividere l’importo della detrazione anche fra più soggetti, dividendola in base alle rispettive quote di sostenimento della spesa. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile su cui si intende operare la ristrutturazione. In particolare, possono richiedere la detrazione oltre che i proprietari e gli usufruttuari, anche i condomini (per gli interventi sulle parti comuni del condominio), gli inquilini e i comodatari. Sono inoltre ammessi alla detrazione anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) che contribuiscono alle spese per la realizzazione dei lavori, a condizione tuttavia che la convivenza sia in atto dall’inizio dei lavori di riqualificazione. Facciamo un esempio: se la moglie è proprietaria della casa o dell’appartamento su cui vengono eseguiti i lavori e se le spese vengono sostenute dal coniuge perché lei non ha reddito per poter sfruttare la detrazione, sarà il marito a poter usufruire dell’agevolazione.
Gli interventi ammessi
Le spese per le quali è possibile usufruire della detrazione comprendono, oltre ai costi per i lavori edili legati all’intervento, anche quelli per le prestazioni professionali necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati sia per acquisire la certificazione energetica richiesta per accedere al beneficio. In generale, si può quindi dire che sono detraibili tutte quelle spese necessarie al lavoro di ristrutturazione: l’importante è che sia un tecnico abilitato a individuare le spese strettamente connesse alla riqualificazione.
La riqualificazione energetica
Per interventi di riqualificazione energetica si intendono tutti quei lavori che incidono, migliorandola, sulla prestazione energetica dell’edificio. Motivo per cui la condizione imprescindibile per ottenere la detrazione è che gli interventi debbano interessare l’intero edificio e non solo una singola parte. Ricordate però che l’acquisto dei pannelli fotovoltaici (cioè i pannelli solari per la produzione di energia elettrica e non di acqua calda) non è soggetto alla detrazione fiscale, poiché rientra già nel programma di incentivazione del cosiddetto Conto Energia.
Il miglioramento termico
Concerne gli interventi su coperture, pavimenti, pareti e finestre (comprensive di infissi). Nel caso di sostituzione degli infissi, sono considerate detraibili anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione del calore, come tapparelle, ante e persiane. A determinate condizioni, possono inoltre beneficiare del provvedimento anche le sostituzioni di porte e portoni d’ingresso. Per gli infissi, la procedura è stata semplificata: infatti basta presentare la scheda informativa degli interventi realizzati (il cosiddetto “allegato F”) compilabile e scaricabile direttamente dal sito dell’Enea (www.enea.it), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
I pannelli solari
L’intervento agevolabile riguarda quello che prevede l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda destinata all’uso domestico. È da ricordare che, a partire dal 2008, non è più necessario per questo tipo di lavori presentare l’attestato di certificazione energetica. Inoltre, nell’ipotesi di autocostruzione dei pannelli, è sufficiente l’attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione in sostituzione dell’asseverazione. Sono detraibili anche le spese per la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature, nonché i lavori idraulici ed edili necessari per la realizzazione dell’impianto.
Climatizzazione invernale
Si tratta della sostituzione – integrale o parziale – degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e della contemporanea messa a punto del sistema di distribuzione dell’acqua all’interno dell’abitazione. In questo caso, per usufruire della detrazione fiscale è necessario sostituire completamente l’impianto preesistente e installare la nuova caldaia: non sono quindi detraibili le spese per l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Dal 2008, l’agevolazione è stata ampliata anche alla sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici. Inoltre, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione non è più necessario presentare il certificato di qualificazione energetica previsto per gli altri interventi.
La nostra voce: richiesta di proroga
* Nell’ambito della campagna Contro Corrente, Altroconsumo ha condiviso una lettera di richiesta di proroga delle detrazioni con le altre associazioni di consumatori membri del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu).
* Questo documento è stato sottoposto al sottosegretario allo Sviluppo economico, Stefano Saglia, per ricordare al Governo l’importanza di questa misura per tutto il sistema Paese.
* Il sottosegretario ha condiviso le nostre osservazioni e si è dimostrato disposto a valutare la fattibilità di una proroga delle misure volte all’incentivo del risparmio energetico.
* Infatti, è stato chiesto ad Altroconsumo di inviare lo stesso documento anche al ministro dell’Economia, GiulioTremonti, al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e al sottosegretario Gianni Letta per chiedere che la misura venga in qualche modo inserita in uno dei prossimi progetti di legge. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.
Detrazioni: gli interventi che la consentono
La condizione indispensabile per usufruire delle detrazioni è che gli interventi siano eseguiti su abitazioni già esistenti e, tranne nel caso della posa dei pannelli solari, già dotati di impianto di riscaldamento. Per dimostrare la preesistenza dell’edificio occorre l’iscrizione al Catasto o la ricevuta del pagamento dell’Ici.
Pannelli solari. L’intervento agevolabile è quello che prevede l’installazione di pannelli per la produzione di acqua calda per usi domestici. Rientrano nelle spese detraibili la fornitura e la posa di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche ed elettroniche nonché di tutte le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione dell’impianto. Spesa massima 109.090,90 €. Detrazione massima 60.000 €
Pareti esterne e interne. Il provvedimento comprende anche le spese sostenute per interventi sulle cosiddette “strutture opache” orizzontali (cioè le coperture e i pavimenti) e verticali (vale a dire le pareti esterne) che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. Spesa massima 109.090,90 €. Detrazione massima 60.000 €
Impianti. Si tratta della sostituzione, integrale o parziale, dei sistemi di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti di riscaldamento che sfruttano pompe di calore ad alta effi cienza o impianti geotermici. Ricordatevi che per la sostituzione dei sistemi di climatizzazione non è più necessario il certifi cato di qualifi cazione energetica previsto per gli altri interventi. Non sono invece detraibili le spese per la posa di impianti in edifi ci che ne erano sprovvisti. Spesa massima 54.545,45 €. Detrazione massima 30.000 €
Gli interventi di ristrutturazione ammessi. I limiti massimi di spesa detraibile variano a seconda del tipo di intervento di riqualifi cazione eff ettuato. Nel caso si voglia procedere a una ristrutturazione completa o parziale del proprio immobile è quindi importante ricordare quali sono i limiti di spesa massima e la detrazione massima per la quale si può benefi ciare. Nel caso si desideri procedere a una riqualifi cazione totale della casa, qui sotto riportiamo i limiti massimi di spesa detraibile. Spesa massima 181.818,18 €. Detrazione massima 100.000 €
Vetri e infissi. Nel caso di sostituzione di vetri e infi ssi, sono considerate detraibili anche le strutture accessorie che hanno eff etto sulla dispersione del calore come tapparelle, imposte e persiane. Per le spese di sostituzione delle fi nestre, comprensive di infi ssi, in singole unità immobiliari, non occorre presentare l’attestato di certifi cazione energetica o di qualifi cazione energetica. Spesa massima 109.090,90 €. Detrazione massima 60.000 €
In pratica: è necessaria la firma di un tecnico
* Tutti i documenti necessari per richiedere le detrazioni devono essere rilasciati da tecnici abilitati e iscritti ai rispettivi ordini professionali. La detrazione del 55% non prevede l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle entrate.
* Entro 90 giorni dal termine dei lavori e del collaudo finale occorre trasmettere all’Enea una copia dell’attestato online di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
* Per il pagamento delle spese è obbligatorio utilizzare il bonifico bancario o postale, in cui indicare causale del versamento (riqualificazione ex legge 296/2006), il proprio codice fiscale e la partita Iva di chi ha eseguito i lavori. Le fatture devono indicare anche il costo della manodopera.
* Ricordatevi che l’Iva è pari al 10% per gli interventi di manutenzione realizzati sugli immobili.
* Conservate i documenti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (e per eventuali controlli dell’amministrazione finanziaria), ma non spedite nulla all’Agenzia delle entrate.
Fonte: Altrocomsumo