Entrerà in vigore il 19 settembre 2010 il decreto legislativo n.141 del 13 agosto 2010, che, in attuazione della direttiva 2008/48/CE, apporta modifiche alla disciplina dei contratti di credito ai consumatori, garantendo maggiori garanzie e più trasparenza. Con il contratto di credito un finanziatore concede o si impegna a concedere ad un consumatore, che acquista beni o servizi per scopi estranei ad una sua eventuale attività imprenditoriale o professionale, un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria. Un importante strumento, quindi, che permette ai consumatori di rifornirsi di beni o di accedere a servizi, anche in caso di carenza di liquidità, e aiuta le imprese che offrono tali beni o servizi. Il decreto specifica che finanziatore è colui che, essendo abilitato ad erogare finanziamenti a titolo professionale, offre o stipula contratti di credito; come intermediari del credito vanno intesi gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o altri soggetti che presentano o propongono contratti di credito, o li concludono per conto del finanziatore. Le nuove norme, che modificano il Testo unico bancario (decreto legislativo n.385/93) e il Codice del consumo (decreto legislativo n.206/05), si applicheranno a tutti i contratti di credito, esclusi i finanziamenti di importo complessivo sotto i 200 euro e oltre i 75 mila euro. Dopo l’entrata in vigore del decreto, Banca d’Italia e Cicr (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) avranno 120 giorni per emanare la normativa di dettaglio sulla tutela del credito al consumo.
Questi alcuni degli elementi della disciplina.
Obblighi informativi: gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d’interesse o altr informazioni concernenti il costo del credito, devono indicare varie informazioni di base in forma chiara e graficamente evidenziata, tra cui: tasso d’interesse, taeg (tasso effettivo globale), eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito.
Inoltre il finanziatore o l’intermediario devono fornire al consumatore, prima che sia vincolato dal contratto, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato. Vanno evidenziate le conseguenze del mancato pagamento. Merito creditizio: prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore, cioè la valutazione delle sue reali possibilità di indebitamento, sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso, anche consultando una banca dati pertinente. Recesso del consumatore: il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni, il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste. Il consumatore che recede non deve pagare penali: dovrà pagare al creditore il capitale (se già erogato) e gli interessi dovuti su tale capitale dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale, non oltre 30 giorni dall’invio della notifica del recesso al creditore. Gli interessi saranno calcolati in base al tasso debitore pattuito, mentre il creditore non avrà diritto a nessun altro indennizzo, tranne eventuali spese non rimborsabili che il creditore ha dovuto pagare alla pubblica amministrazione. Rimborso anticipato: Il consumatore ha pieno diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano al contratto di credito. In questo caso il debitore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. In caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo, nella misura specificata nel dettaglio dal decreto.