Qualità dell’aria: il decreto di attuazione della direttiva europea

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E’ stato pubblicato nella GU dello scorso 15 settembre il decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria sulla qualità dell’aria (2008/50/CE), che disciplina l’intera materia nei paesi Ue e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente. Per un’aria più pulita in Europa. Mantenere e migliorare la qualità dell’aria per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente; realizzare una migliore cooperazione tra gli stati dell’Unione europea in materia di inquinamento atmosferico. Il Il D. Lgs. 13 agosto 2010 fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e l’ozono ed è finalizzato ad assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate e gestite in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Razionalizzare le attività di valutazione e di gestione della qualità dell’aria, attraverso un sistema di acquisizione e di messa a disposizione dei dati e delle informazioni secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità, in modo da responsabilizzare tutti i soggetti interessati. Tali finalità sono conseguite attraverso un processo di ottimizzazione delle attività e delle gestioni esistenti, senza prevedere oneri ulteriori rispetto al passato. L’intero territorio nazionale è suddiviso in zone e agglomerati da classificare e da riesaminare almeno ogni 5 anni, ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente. La zonizzazione è’ il presupposto su cui si organizza l’attività di valutazione della qualità dell’aria ambiente che è condotta utilizzando le stazioni di misurazione. Alla zonizzazione provvedono le regioni e le province autonome o, su delega, le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. Le stazioni di misurazione non soggette a tale gestione o controllo non possono essere utilizzate per le medesime finalità. I piani e le misure da adottare ed attuare in caso di individuazione di una o più aree di superamento all’interno di una zona o di un agglomerato devono agire, secondo criteri di efficienza ed efficacia, sull’insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque localizzate, che influenzano tali aree, senza l’obbligo di estendersi all’intero territorio della zona o dell’agglomerato, né di limitarsi a tale territorio. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell’aria ambiente competono allo Stato, alle regioni e alle province autonome e agli enti locali. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si può avvalere del supporto tecnico dell’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito ENEA. È prevista, inoltre, la possibilità di ricorrere a misure nazionali qualora da un’apposita istruttoria risulti che tutte le possibili misure individuabili dalle regioni nei piani di qualità dell’aria non siano risolutive, in quanto i superamenti sono causati in modo decisivo da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa.