Non è dovuta dai contribuenti che hanno già presentato la domanda per ottenere l’esenzione dal pagamento
La Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 132, della legge 244/2007) ha introdotto l’esenzione dal canone Rai per i contribuenti con almeno 75 anni di età. La circolare n. 46/E del 20 settembre fornisce chiarimenti sui requisiti necessari per poterne usufruire, le regole per richiedere l’agevolazione e l’eventuale rimborso del canone versato per gli anni 2008-2010, e su come gli uffici delle Entrate offriranno assistenza ai contribuenti.
Requisiti per il beneficio
L’esonero spetta, per il televisore che si trova nella casa di residenza, ai contribuenti che hanno compiuto 75 anni entro il termine di scadenza del pagamento del canone Rai (31 gennaio e 31 luglio) o alla data in cui viene attivato l’abbonamento.
Il richiedente non deve convivere con soggetti diversi dal coniuge che siano titolari di un reddito proprio. La ratio di questa disposizione nasce dalla finalità della norma che è quella di tutelare i contribuenti che si trovano in una situazione di effettiva necessità economica.
Con la stessa volontà è stato stabilito che nel limite di reddito massimo per ottenere l’esonero (6.713,98 euro, ossia 516,46 euro per tredici mensilità) – rappresentato dalla somma del reddito del richiedente e di quello del coniuge convivente e riferito all’anno precedente a quello in cui si intende usufruire dell’esenzione – rientrano:
* il reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente o dal modello Cud (per chi è esonerato dalla dichiarazione)
* i redditi soggetti a imposta sostituiva o ritenuta a titolo di imposta (interessi maturati su depositi bancari e postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato, proventi da quote di investimenti)
* le remunerazioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e da quelli centrali della Chiesa cattolica
* i redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Dal calcolo sono invece esclusi:
* i redditi esenti da Irpef (come le pensioni di guerra, quelle per gli invalidi civili e le rendite Inail)
* il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze
* i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni
* altri redditi soggetti a tassazione separata.
Dichiarazione sostitutiva e modalità di spedizione
Per fruire dell’esenzione, occorre compilare la dichiarazione sostitutiva (da cui risulti il possesso dei requisiti necessari) utilizzando il modello allegato sub 1 alla circolare, disponibile anche sul sito internet dell’Agenzia.
Il modulo va consegnato agli uffici locali o territoriali (dove istituiti) o spedito (tramite plico raccomandato senza busta e con la fotocopia del documento di identità), al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello abbonamenti Tv – 10121 – Torino.
I contribuenti che fruiscono del beneficio per la prima volta devono presentare la dichiarazione entro il 30 aprile; se la richiesta si riferisce al secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio. La comunicazione non va rinnovata per le annualità successive.
Per l’esenzione relativa al secondo semestre 2010, la dichiarazione sostitutiva va prodotta entro il prossimo 30 novembre. Stesso termine per gli utenti che, in possesso dei requisiti di esenzione per gli anni 2008, 2009 e 2010, hanno omesso il versamento senza presentare alcuna domanda agli uffici dell’Agenzia. Nessun adempimento, infine, per i contribuenti che, prima dell’emanazione della circolare, hanno già fatto domanda per l’esonero.
Chi, infine, attiva per la prima volta un abbonamento Rai nel corso dell’anno ed è in possesso dei requisiti per fruire dell’esenzione, deve presentare la dichiarazione sostitutiva entro 60 giorni dal momento in cui è sorto l’obbligo di pagare il canone.
Rimborso
Chi ha pagato il canone per gli anni 2008, 2009 e 2010 anche in presenza delle condizioni di ammissione al beneficio, può richiedere la restituzione dell’importo utilizzando il modello allegato sub 2 alla circolare, da presentare con le stesse modalità viste in precedenza. Alla domanda va unita la dichiarazione sostituiva (allegato sub 1) per attestare l’effettivo possesso dei requisiti per l’esonero.
Il rimborso, in contanti, avverrà presso gli uffici postali.
I contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso agli uffici dell’Agenzia prima dell’emanazione della circolare non sono tenuti a un secondo invio. L’Agenzia, a sua volta, può richiedere all’interessato ulteriore documentazione per verificare l’esistenza del diritto al rimborso.
Sanzioni
È il caso di ricordare che la norma agevolativa prevede, nei confronti di chi usufruisce indebitamente dell’esenzione, una sanzione amministrativa compresa tra i 500 e i 2.000 euro per ciascun anno evaso, oltre al pagamento del canone dovuto e degli interessi maturati.
In più, per le dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Dpr 445/2000.
Assistenza
Gli uffici locali (o territoriali, dove istituiti) dell’Agenzia delle Entrate aiuteranno gli interessati – che devono esibire un documento di riconoscimento – nella compilazione della dichiarazione sostitutiva e della domanda di rimborso, e provvederanno a inviare le istanze acquisite al competente ufficio di Torino. Per assistenza nella predisposizione e nell’invio dei documenti è possibile anche consultare telefonicamente i centri di assistenza multicanale.
Patrizia De Juliis
Alessandra Gambadoro