La tracciabilità dei flussi finanziari: i timori degli operatori economici “non mafiosi”

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La legge 13.8.2010, n. 136, pur non avendo formalmente inciso sulle disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ha determinato un vero e proprio stravolgimento della disciplina contrattuale della P.A. e, secondo molti, anche un preoccupante appesantimento degli adempimenti burocratici, soprattutto per gli imprenditori che intendano avere rapporti commerciali con una amministrazione pubblica. Sotto questo profilo, destano particolare allarme tra gli operatori economici gli artt. 3 e 6 della legge citata, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Con riferimento ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge (e solo a quelli, come ha precisato il Ministero dell’interno, con la nota prot. 13001/118/Gab del 9 settembre 2010), gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Viene inoltre bandito l’uso del contante, dato che ogni movimento finanziario relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici dovrà essere registrato sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo talune eccezioni legislativamente contemplate (ad esempio per le spese giornaliere, di importo non superiore a 500 euro, relative agli interventi sottoposti all’obbligo del conto dedicato, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa). Apposite clausole contrattuali che obblighino l’imprenditore al rispetto dei vincoli sulla tracciabilità dei flussi finanziari dovranno essere inserite dalle stazioni appaltanti.