Giovanni D’Agata, Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” interviene in materia di pubblico impiego e diritto al trasferimento per segnalare la recentissima sentenza n. 1990 del 24 ventiquattro settembre 2010.
In particolare, secondo il principio enucleato nella decisione, le gravi esigenze personali del dipendente prevalgono su quelle di organico della p.a. imponendo alla stessa di accogliere la richiesta di trasferimento del lavoratore giustificata da una grave situazione personale, come la necessità di assistere il coniuge malato, anche se nell’ufficio di destinazione non risultano essere disponibili posti vacanti con il conseguente rischio del “sovrannumero”.
I giudici amministrativi pugliesi hanno infatti accolto il ricorso di un ispettore capo in servizio presso la Questura di Brindisi contro il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno gli negava il trasferimento presso gli uffici di Lecce per assistere la moglie gravemente ammalata e provvedere ai due figli di 9 e 15 anni.
La corte ha giudicato illegittimo il rifiuto dell’amministrazione, “atteso che è consentito il trasferimento del dipendente, in presenza di gravissime situazioni personali, “anche in soprannumero”, senza imporre alcuna espressa considerazione comparativa sulle esigenze organizzative degli uffici e impedendo all’Amministrazione, nel motivare il rigetto dell’istanza, di arrestarsi alla mera constatazione della mancanza di vacanze in organico.”