Avcp: per partecipare alle gare pubbliche le imprese della “Black list” devono avere l’autorizzazione del Ministero

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“Con il decreto legge n.78/2010, convertito con legge n.122/2010, sono state emanate, fra l’altro, disposizioni volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento al terrorismo, introducendo una condizione ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 12 apnle 2006, n.163”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Avcp- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Giuseppe Brienza che fa il punto in merito alla partecipazione delle imprese iscritte alle cosiddette “Black list” (ovvero quei soggeti residenti o domiciliati in paesi a fiscalità provilegiata) all’interno di gare pubbliche. “In particolare – spiega ancora Bienza – l’art.37 stabilisce per le imprese aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi con regime fiscale privilegiato, ove non è garantita la trasparenza nello scambio delle informazioni, non essendo impegnati al rispetto di vincoli fiscali dettati da norme intemazionali – cd. black list individuate nei decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 – l’obbligo di essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’economia e Finanze ai fini dell’ammissione alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica. La disposizione citata rinvia ad un apposito decreto attuativo del Ministro dell’economia e finanze la disciplina relativa alle modalità di rilascio della suddetta autorizzaztone, che sarà subordinata alla comunicazione dei dati identificativi dei titolari effettivi delle parecipazioni societarie (art.37, comma 1). L’Autorità richiama quindi l’attenzione delle stazioni appaltanti in merito alla inapplicabilità della norma in mancanza delle disposizioni di dettaglio sulla procedura autorizzatoria. Successivamente all’emanazione del d.m. di attuazione, che renderà operativa la novella di cui all’art.37, l’Autorità si riserva di fomire eventuali indicazioni e chiarimenti che si rendessero opportuni al fine di agevolare le stazioni appaltanti nell’attività di verifica del rispetto dei requisiti di partecipazione alle gare, alla luce della norma in argomento”.