Fisco: il contribuente in difficoltà ha diritto alla rateizzazione dei debiti tributari

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Il contribuente che versa in “obiettive condizioni di difficoltà economiche” ha diritto ad ottenere la rateizzazione dei debiti tributari. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20778 del 07/10/2010. Secondo quanto stabilito dai giudici della Suprema Corte la rateizzazione non viene a configurarsi come un procedimento amministrativo e, quindi, non configura interesse legittimo del contribuente quanto un diritto valutabile, in caso di rifiuto, dalle commissioni tributarie. Si legge nello stralcio della sentenza: “la causa contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione di un debito avente natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, a nulla rilevando che la decisione su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse”. Il caso riguarda un contribuente di Cosenza che, dopo aver ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia, aveva chiesto la rateizzazione del debito. Al rifiuto dell’esattoria il contribuente aveva presentato il ricorso alla commissione tributaria provinciale. Equitalia ha sollevato un difetto di giurisdizione davanti alle Sezioni unite civili della Cassazione: secondo la difesa della società la rateizzazione è un procedimento amministrativo e, in quanto tale, il contribuente avrebbe dovuto presentare il ricorso dinnanzi al Tar. Tesi non avvalorata dalla Suprema Corte, che a rimarcato come “a seguito della riforma di cui all’art. 12 della legge n. 448/2001, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia di imposte e tasse che non attenga al momento dell’esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull’an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso …”. Per gli stessi motivi anche l’impugnazione del diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce una controversia tributaria devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.
A.O.