Codice del turismo, sostegno al settore e tutela dei consumatori

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Valorizzare lo sviluppo del settore turistico e dare maggiore tutela a consumatori ed operatori del settore: questo l’obiettivo del “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” approvato dal Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2010. Si tratta di uno schema di decreto legislativo che riordina e semplifica la normativa statale in materia, in attuazione della delega prevista dall’articolo 14 della legge n. 246 del 2005, proposto dai Ministri del turismo, dello sviluppo economico, per la semplificazione e per le politiche europee, su cui saranno ora acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari. Questi alcuni contenuti del decreto. Viene rielaborato il concetto di impresa turistica, finora limitato alle imprese recettive, per includervi anche settori come agenzie di viaggio e tour operator e vengono equiparate le imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento di contributi, sovvenzioni, agevolazioni di qualsiasi genere.
Prevista una disciplina delle professioni turistiche, con un’attenzione particolare sui percorsi formativi destinati ai giovani, con l’obiettivo di incrementare specifici collegamenti e accordi con il mondo della formazione, volto a garantire il lavoro sia a chi si affaccia al settore per la prima volta sia a chi opera stagionalmente.
Il Codice interviene sulla disciplina delle strutture ricettive, in un’ottica di garanzia per il turista riguardo agli standard qualitativi e di semplificazione delle procedure di operatività delle strutture. E’ affidato al Presidente del consiglio dei Ministri o al Ministro delegato, d’intesa con le regioni, il compito di fissare gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni di tutte le strutture ricettive, anche al fine di una loro uniforme classificazione, richiesta da tempo dalle categorie interessate. Introdotta una normativa particolarmente innovativa a tutela del turista, inteso come consumatore di tipo speciale, in quanto non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono in un luogo lontano dalla sua dimora, riconoscendogli, in particolare, il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata sulla base di specifici e puntuali criteri.
Tali criteri vengono dettati anche a garanzia degli operatori turistici, oggi esposti ad una radicale incertezza dovuta ai contrastanti orientamenti della giurisprudenza.
In questa prospettiva, il nuovo testo valorizza anche il cosiddetto “turismo per motivazione”, tiene conto cioè, nella valutazione del danno, delle specifiche esigenze ricreative che il viaggio mira a soddisfare e che un eventuale inadempimento può compromettere.

Fonte: Ministro del turismo